Soppressione del consorzio di bonifica e ottemperanza al giudicato: legittimazione del liquidatore (TAR Calabria n. 1640 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un ente pubblico, con contestuale trasferimento ad altro soggetto di parte dei rapporti e messa in liquidazione dei rapporti pregressi tramite organo appositamente nominato, non determina l’estinzione del soggetto giuridico. Il consorzio di bonifica posto in liquidazione conserva la propria legittimazione passiva ed è tenuto all’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto. L’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. è ammessa anche quando il giudicato consista in una condanna al pagamento di somme di denaro. È parimenti ammessa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che si aggiunge agli interessi legali e ha carattere sanzionatorio.

Il Fatto

Il Tribunale di Castrovillari ha emesso decreto ingiuntivo n. 57 del 31 marzo 2022 con cui ha intimato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino il pagamento, in favore dei ricorrenti quali eredi del creditore originario, della somma complessiva di euro 35.504,42, oltre a rivalutazione, interessi e spese legali.

Il decreto, notificato e non opposto, è divenuto definitivamente esecutivo. Dopo la notifica dell’atto di precetto il consorzio ha corrisposto solo euro 23.797,55. I creditori hanno quindi adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento del residuo e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora per l’ulteriore ritardo. Il consorzio non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della sopravvenuta soppressione dell’ente intimato. In forza dell’art. 36 l.r. n. 39 del 2023 i consorzi di bonifica esistenti sono soppressi e posti in liquidazione, con subentro del Consorzio di Bonifica della Calabria nei soli rapporti di lavoro e gestione separata delle procedure non concluse. Nel caso concreto la condizione sospensiva si è inverata, essendo stato approvato lo statuto del nuovo consorzio, e il termine per la conclusione della liquidazione non è ancora trascorso.

Il TAR richiama il principio per cui la soppressione di un ente pubblico non fa venir meno la sua soggettività quando una parte dei rapporti sia sottoposta a liquidazione affidata a un organo appositamente istituito (Cass. civ., Sez. Lav., n. 23732 del 2008; Cass. civ., Sez. III, n. 5279 del 2001; TAR Calabria – Reggio Calabria n. 647 del 2013; TAR Calabria, Sez. II, n. 1399 del 2024). Sussistendo un organo straordinario di liquidazione, non si è verificato il fenomeno estintivo: il consorzio in liquidazione resta tenuto all’ottemperanza.

Nel merito, il consorzio non ha provato, come era suo onere, l’integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il pagamento parziale non esaurisce l’obbligo. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., con assegnazione del termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza e nomina del Prefetto di Cosenza quale commissario ad acta in caso di inerzia.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne riconosce l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguarda condanne al pagamento di somme, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento o all’insediamento del commissario, in aggiunta agli interessi legali per il carattere sanzionatorio dell’istituto. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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