PUMS metropolitano non è atto prescrittivo e non lede il gestore (TAR Lombardia n. 3314 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica di natura programmatoria, che di norma non esprime statuizioni finali e prescrittive. Tra il piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana e quello del Comune capoluogo non si configura un rapporto di gerarchia, ma un sistema di coordinamento e integrazione. La mancata elencazione di un terminal bus nel piano metropolitano non lede la posizione del gestore quando il piano rinvia al PUMS comunale, che quell’area riconosce come autostazione, e non impone limitazioni all’attività in corso. In assenza di una lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Due società, riunite in ATI, esercitano il trasporto di persone a mezzo pullman e gestiscono le autostazioni di Milano Lampugnano e Milano San Donato in forza di determinazione dirigenziale del 2016 e della relativa convenzione. In attuazione dell’art. 11 della convenzione le stesse hanno eseguito i lavori di riqualificazione delle stazioni.

La Città Metropolitana di Milano ha approvato il PUMS con delibera del Consiglio Metropolitano del 28 aprile 2021 n. 15. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, il piano avrebbe omesso il terminal di San Donato, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture, includendo invece l’autostazione di Assago, non ancora realizzata. Di qui l’impugnazione, con tre motivi che lamentano il contrasto con il PUMS comunale, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione dei principi partecipativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del piano. L’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 257/2016 ha introdotto il PUMS; le linee guida adottate con decreto ministeriale del 4 agosto 2017 lo descrivono come strumento di pianificazione strategica di medio-lungo periodo, che definisce obiettivi poi attuati mediante specifiche azioni e interventi.

Da questa ricostruzione il Tribunale trae la conseguenza che il PUMS è un atto generale e programmatorio, che tendenzialmente non contiene statuizioni finali e prescrittive. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa, segnatamente TAR Catania, Sez. V, n. 2187 del 2024. La tesi delle ricorrenti, fondata sulla pretesa natura precettiva delle disposizioni del piano, muove dunque da un erroneo presupposto.

A ciò si aggiunge un secondo rilievo: tra i piani di mobilità della Città metropolitana e del capoluogo non sussiste un rapporto di gerarchia, ma un sistema di coordinamento e integrazione. Il piano metropolitano, del resto, non contiene prescrizioni sulle stazioni e fermate del trasporto pubblico collocate nel territorio comunale, ma rinvia al PUMS del capoluogo.

Il documento di Piano, a pagina 28, precisa che i contenuti e i documenti del PUMS comunale, approvato con delibera consiliare del 2018, costituiscono scenario di riferimento progettuale che fa parte integrante del PUMS metropolitano. Poiché il piano comunale riconosce l’area di San Donato come terminal bus, il rinvio dinamico esclude che le previsioni impugnate impongano limitazioni all’attuale servizio.

Ne deriva l’assenza di una lesione attuale della posizione delle ricorrenti: le sole previsioni del piano metropolitano non sono idonee a pregiudicarle. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse. La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *