Accesso agli atti edilizi e cessazione della materia per ostensione sopravvenuta (TAR Lombardia n. 3190 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito sul silenzio dell’amministrazione rispetto a un’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio integra la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia sul merito. Il giudice dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, la regola della compensazione può essere temperata dalla rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione che, con la propria inerzia, ha reso necessario il ricorso. La condotta tardiva dell’ente, che abbia dato integrale soddisfazione alla pretesa solo dopo la proposizione del gravame, giustifica la condanna alle spese nella misura del solo contributo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile nel Comune di Garzeno, lamentavano che il vicino confinante avesse realizzato interventi edilizi sul proprio rustico — sopralzo e modifica della copertura — con incisione dell’illuminazione, dell’areazione e della salubrità dei locali. Per verificare la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia, il 29 maggio 2024 presentarono, tramite i legali, un’istanza di accesso agli atti per ottenere copia dei titoli abilitativi del vicino, chiedendo altresì l’adozione dei provvedimenti inibitori e di rimozione degli effetti.
L’amministrazione non riscontrò l’istanza. I ricorrenti proposero allora ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego e la condanna del Comune all’esibizione e al rilascio della documentazione. Il Comune non si costituiva, ma il 3 settembre 2024 depositava una nota con cui manifestava l’intenzione di garantire pieno accesso ai documenti richiesti. Alla camera di consiglio il difensore dei ricorrenti segnalava l’avvenuta ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della segnalazione della difesa in ordine all’intervenuta ostensione della documentazione richiesta con l’istanza del 29 maggio 2024. Da ciò il Tribunale fa derivare il venir meno dell’interesse a una decisione di merito: nessuna ulteriore ragione residua per pronunciarsi sul ricorso.
La conseguenza processuale è la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul ricorso indicato in epigrafe. Il giudice non esamina quindi nel merito i motivi di illegittimità del silenzio, atteso che l’amministrazione ha medio tempore soddisfatto la pretesa ostensiva.
Sul governo delle spese, il Collegio rileva il complessivo andamento della controversia e dispone la compensazione tra le parti. Fa però salva la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del Comune di Garzeno, così addossando all’ente l’onere economico del giudizio che la sua inerzia aveva reso necessario.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio della giurisdizione amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.