Ottemperanza decreto equa riparazione penalità di mora esclusa difficoltà bilancio (TAR Puglia n. 1286 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto e notificato all’Amministrazione, costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice dell’ottemperanza ne valuta la concedibilità alla luce delle cause ostative, potendo escluderla quando il ritardo dipenda dalla necessità di evadere un cospicuo numero di domande omogenee e dalla obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria. In tal caso l’ordine di esecuzione resta fermo, con fissazione del termine e nomina del commissario ad acta, ma la sanzione pecuniaria è rigettata.
Il Fatto
Con decreto della Corte d’Appello di Lecce i ricorrenti ottenevano la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ognuno, dell’indennizzo previsto dalla legge n. 89/2001, oltre spese liquidate con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva notificato all’Amministrazione, che non vi dava esecuzione. Decorso inutilmente il termine di legge e trasmessa la dichiarazione attestante la mancata riscossione, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
Il Ministero si costituiva in giudizio senza contestare l’an dell’obbligo esecutivo, incentrando la difesa sulle ragioni del ritardo e sull’invocata esclusione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso: il decreto possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, è stato regolarmente notificato e non è stato opposto. Risulta quindi integrata la fattispecie dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, per essere decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Tribunale verifica altresì il rispetto degli oneri procedimentali: la parte ha inviato la dichiarazione prescritta dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione, l’assenza di azioni per il medesimo credito, l’ammontare dovuto e la modalità di riscossione prescelta. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento.
Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, come integrato dalla successiva ordinanza di correzione dell’errore materiale, con pagamento delle somme indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ha esteso la sanzione a tutte le decisioni di condanna del giudice amministrativo, incluse quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. La medesima Plenaria ha però precisato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, rimettendo al giudice un ampio potere discrezionale.
Nel caso concreto il mancato pagamento dipende dai ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande omogenee e dalla obiettiva difficoltà di reperire la provvista sui capitoli di bilancio. Il Collegio ravvisa pertanto sia ragioni legate allo stato della finanza pubblica sia impedimenti ostativi, e rigetta tale capo di domanda. Fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento e nomina commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento, con ulteriore termine di 90 giorni; esclude il compenso per il commissario in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Compensa le spese, salvo il rimborso delle spese vive in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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