Soppressione istituto penitenziario tra alta amministrazione e territorialità della pena (Cons. Stato n. 9980 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia dispone la soppressione di una casa circondariale costituisce atto di alta amministrazione, il cui sindacato giurisdizionale è circoscritto ai profili di abnormità, irragionevolezza o diretto e frontale contrasto con la norma di legge. La scelta della pianta delle strutture penitenziarie rientra in un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, chiamata a contemperare molteplici interessi pubblici, tra cui la funzione rieducativa della pena. Il principio di territorialità dell’esecuzione penale non impone la conservazione della struttura obsoleta e antieconomica, né il suo mantenimento provvisorio tramite lavori di adeguamento o l’accollo degli oneri da parte dell’ente locale. Non sussiste disparità di trattamento rispetto ad altre strutture rimaste in attività, quando le situazioni sostanziali sono differenti.
Il Fatto
Nel 2015 il Ministero della Giustizia aveva disposto la soppressione della casa circondariale di un comune campano. Il Tar Campania, sede di Salerno, aveva accolto il ricorso del comune e dell’ordine degli avvocati locali, ravvisando la violazione del principio di partecipazione procedimentale e l’irragionevolezza del provvedimento per contrasto con il principio di territorialità dell’esecuzione della pena. Il Consiglio di Stato, con una precedente pronuncia del 2017, aveva ritenuto il gravame fondato solo sul primo profilo.
Nel 2020 il Ministero ha nuovamente disposto la soppressione della struttura. Il comune ha impugnato il nuovo provvedimento, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e nullità della sentenza. Il Tar, con la sentenza n. 01672/2021, ha respinto il gravame. Il comune ha proposto appello, contestando tra l’altro la tempestività del gravame eccepita dal Ministero.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’appello e richiama integralmente le valutazioni espresse nella propria precedente pronuncia in materia. Trattandosi di atti di alta amministrazione, il sindacato resta limitato ai parametri di abnormità, irragionevolezza e diretto contrasto con la norma di legge: nessuno di tali profili risulta riscontrabile.
Il Collegio affronta il nodo del principio di territorialità dell’esecuzione penale, più volte invocato dall’appellante. Anche a ritenerlo cogente, esso non comporta automaticamente il mantenimento della struttura: il complesso è obsoleto e costoso, e il suo ripristino a piena funzionalità implicherebbe una spesa e una sottrazione di mezzi antieconomica. Il principio è comunque rispettato su base regionale, poiché nel territorio sono presenti altre strutture idonee ad accogliere i detenuti.
La Corte richiama i criteri adottati dalla Consulta in materia di soppressione dei tribunali, che valorizzano le scelte finalizzate al risparmio di spesa e all’incremento di efficienza, circoscrivendo i limiti alla discrezionalità alla sussistenza di elementi di irragionevolezza.
Quanto all’offerta del comune di accollarsi gli oneri di ristrutturazione, la Sezione condivide le osservazioni del primo giudice: i limiti strutturali dell’edificio e il vincolo storico impediscono un adeguamento integrale e il superamento della soglia minima di capienza, così da precludere anche un mantenimento provvisorio della struttura. Le censure sulla disparità di trattamento non colgono nel segno, perché le situazioni comparate sono sostanzialmente differenti e trovano motivazione nei provvedimenti impugnati. Nessun indice di nullità della sentenza emerge, risultando le affermazioni ritenute in contrasto congruenti e sostenute dalle difese dell’Amministrazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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