Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 4436 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione passata in giudicato quando non sia data prova dell’adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima dell’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione. Il Collegio nomina commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, con facoltà di delega a un funzionario. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Il titolo accerta il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per un totale di € 2.500, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione e al pagamento delle spese.
La ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria. Il titolo è stato notificato all’amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni. Il Ministero si è costituito per resistere. Alla camera di consiglio del 3 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sono rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’attuazione avviene mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della L. n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice ordinario, attraverso l’attribuzione dell’equivalente monetario per un importo complessivo di € 2.500.
Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Ove decorra infruttuosamente il termine assegnato, il commissario porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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