Sopravvenuta soppressione della rivendita e difetto di interesse al ricorso (TAR Calabria n. 1863 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soppressione della rivendita di generi di monopolio oggetto dell’istanza di trasferimento, disposta dall’amministrazione nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ogni qualvolta il nuovo provvedimento modifichi la situazione di fatto o di diritto in guisa da togliere al ricorrente qualsiasi utilità ritraibile dall’accoglimento. Il trasferimento fuori zona delle rivendite, ai sensi dell’art. 10, comma 5-bis, d.M. n. 38/2013, come introdotto dal d.M. n. 51/2021, resta subordinato ai requisiti di cui all’art. 2 del medesimo regolamento, senza deroghe al rapporto rivendite/popolazione. L’indisponibilità del locale per sfratto da morosità non integra causa di forza maggiore, riconducendosi a un comportamento ascrivibile al titolare dell’esercizio.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una rivendita di generi di monopolio in Sellia Marina, presentava istanza di trasferimento fuori zona deducendo la forza maggiore derivante dall’ordine di rilascio dell’immobile sede dell’esercizio, emesso in esito a un procedimento di sfratto per morosità. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli respingeva l’istanza, rilevando il superamento del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti e l’insussistenza della causa di forza maggiore.
La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, chiedendo altresì l’accertamento del diritto al trasferimento. Nel corso del giudizio una controinteressata, titolare di altra rivendita sita a breve distanza dal locale proposto, depositava documentazione attestante la soppressione della rivendita della ricorrente a far data dal 3.5.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver dichiarato ammissibile l’intervento per la titolarità di un interesse diretto al mantenimento dell’assetto della rete, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, assegnando termine alle parti per memorie.
Richiamando il principio secondo cui vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi della pretesa, modifichino la situazione di fatto o di diritto in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell’atto impugnato (Cons. Stato Sez. V n. 7913 del 2024), il Tribunale ha ritenuto che la soppressione della rivendita integri una sopravvenienza sfavorevole, non satisfattiva e non rimossa, che priva la ricorrente della possibilità teorica di ritrarre alcuna utilità dall’accoglimento.
Nel merito, in via di completezza, il ricorso è stato ritenuto infondato. Quanto al primo motivo, l’indisponibilità del locale per sfratto da morosità è stata ricondotta all’inadempimento della ricorrente nel pagamento del canone e non alla causa di forza maggiore; il contenzioso civile sulla ristrutturazione è circostanza distinta dal mancato pagamento posto a base dello sfratto.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto immune da censure la motivazione dell’Agenzia sullo sforamento del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, superato tanto considerando nove rivendite quanto sei. Non è stata condivisa la tesi dell’inapplicabilità del rapporto al trasferimento, essendo tale conclusione smentita dal d.M. n. 51/2021, che subordina il trasferimento fuori zona ai requisiti dell’art. 2 senza deroghe. Il richiamo al precedente del Tribunale (sentenza n. 1830 del 2019) è stato reputato disfunzionale, essendosi quella controversia sviluppata sotto il previgente regime dell’art. 10 d.M. n. 38/2013.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’amministrazione e dell’interveniente.
Nota della Redazione
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