Offerte tecniche, soccorso istruttorio e parità di trattamento nelle prove di gara (TAR Emilia-Romagna n. 235 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o inesatta indicazione, nell’offerta tecnica, di un dato richiesto dalla lex specialis non determina l’esclusione dalla gara quando il capitolato e il disciplinare non ne sanciscano espressamente il carattere essenziale a pena di inammissibilità. In tal caso il vizio rileva solo ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo, dovendosi preferire l’interpretazione della legge di gara rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. La commissione che valuti l’attendibilità di un dato tecnico deve dar conto dell’iter logico seguito e del nesso causale posto a fondamento del giudizio di inattendibilità. L’autorizzazione data dalla stazione appaltante al ritiro anticipato del veicolo-campione, non prevista dal disciplinare, determina una disparità di trattamento idonea a incidere sul punteggio, imponendo la rinnovazione delle prove secondo modalità omogenee per tutti i concorrenti.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura per la fornitura di autobus a trazione elettrica alimentati a idrogeno. Alla gara partecipano quattro operatori. All’esito, la controinteressata consegue 76,63 punti e la ricorrente, seconda in graduatoria, 73,63.
Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente chiede accesso agli atti e propone ricorso, articolando dieci motivi, cui seguono motivi aggiunti incentrati sull’autorizzazione al ritiro anticipato del veicolo-campione. La ricorrente lamenta, tra l’altro, l’illegittima mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’omessa indicazione dei cicli di ricarica delle batterie e la mancata attribuzione a sé del punteggio del criterio B6. Chiede, in subordine, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità. Quanto al termine, osserva che il dies a quo decorre dalla messa a disposizione degli atti ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a. e dell’art. 36 d.lgs. n. 36/2023, e che l’onere di provare la piena conoscenza anteriore incombe su chi eccepisce. Quanto alla prova di resistenza, il divario di tre punti e l’esito delle censure rendono concreto l’interesse.
Sul primo motivo, relativo all’omessa indicazione dei cicli di ricarica e all’erronea indicazione dei valori di SOC, il Collegio richiama la giurisprudenza sull’esclusione per difformità dai requisiti minimi: essa opera solo quando la lex specialis qualifichi con certezza tali requisiti come essenziali. Nel caso concreto né il capitolato né il disciplinare configurano la dichiarazione sui cicli come requisito a pena di esclusione; la nota 5 della scheda 7.3.3. e la previsione del par. B3.21 confermano la natura solo valutativa del dato. Il motivo è respinto.
I motivi secondo, terzo e quarto, sul criterio B6, sono accolti. La commissione ha escluso il punteggio alla ricorrente valorizzando un evento occorso durante le prove su strada e ritenendo che il criterio rinvisase a cicli con SOC 0-100%. Il Collegio rileva che tale lettura contrasta con il capitolato, che richiede i cicli riferiti alla SOC window, e che l’art. 17.1 del disciplinare collega le prove ai soli criteri B5, B15 e B16. La motivazione è carente sul nesso causale e sull’assenza di richieste di chiarimento alla concorrente.
Sul quinto motivo e sui motivi aggiunti, il Collegio accerta che l’art. 17.1 imponeva la disponibilità del veicolo per l’intero periodo e che l’autorizzazione al ritiro anticipato, non consentita, ha sottoposto il mezzo dell’aggiudicataria a meno prove e valutazioni. Ne deriva una disparità di trattamento che impone la rinnovazione delle prove, ma non l’esclusione, perché il ritiro è stato autorizzato dalla stazione appaltante.
Sui motivi sesto e settimo, relativi alle certificazioni ECE R93 ed ECE R100.3, il Collegio accoglie le censure in virtù del principio di autovincolo: la stazione appaltante non può richiedere un documento specifico e ammetterne altro ritenuto più coerente. Respinge invece l’ottavo motivo, sulla certificazione UNECE R156, e il nono, ritenendo il soccorso istruttorio legittimo perché volto a chiarire un modulo erroneamente compilato, non a integrare l’offerta. Respinto anche il decimo motivo, per la natura sintetica e globale del giudizio sul criterio B9. Il ricorso è accolto parzialmente, con annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi, rigetto della domanda di risarcimento in forma specifica e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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