Soprassessoria sine die e silenzio-inadempimento sul permesso in sanatoria (TAR Puglia n. 1245 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un atto meramente soprassessorio, con cui l’amministrazione sospende sine die il procedimento edilizio in sanatoria in attesa dell’esito di accertamenti su altra proprietà, non integra adempimento dell’obbligo di provvedere e non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato. Il privato è pertanto legittimato ad agire immediatamente per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con atto espresso. La circostanza che sia stata avviata una pratica di accertamento della compatibilità paesaggistica esclude, peraltro, la formazione del silenzio-rigetto ex art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un immobile nel territorio del Comune di Ostuni e ha presentato istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per alcune irregolarità dell’immobile. Il Comune ha trasmesso il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990; il ricorrente ha depositato osservazioni e, a fronte dell’inerzia, ha sollecitato l’amministrazione a provvedere.

Con nota del 4 novembre 2024 il Comune ha replicato che la definizione del procedimento di sanatoria era «subordinata all’esito degli accertamenti circa la sussistenza di segnalati abusi edilizi» su una proprietà confinante. Il ricorrente ha quindi impugnato la nota e chiesto l’accertamento del silenzio, deducendo lo sviamento di potere, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990. I controinteressati, destinatari della nota, hanno chiesto l’estromissione e eccepito l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di estromissione dei controinteressati. La nota comunale è a loro indirizzata e la sospensione è motivata proprio con la pendenza degli accertamenti sulla loro proprietà; la loro partecipazione al giudizio è pertanto opportuna ai sensi dell’art. 28, terzo comma, cod. proc. amm., essendo direttamente coinvolti nella vicenda sostanziale.

Nel merito, il Tribunale esclude la formazione del silenzio-rigetto ex art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001. L’avvio contestuale, nell’ambito di una vicenda procedimentale unitaria, di una pratica di accertamento della compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004 è ipotesi per la quale non è previsto il rigetto per silentium.

Risulta poi per tabulas la mancata conclusione del procedimento: il Comune, pur dopo la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non ha adottato alcuna determinazione finale, con violazione dell’obbligo generale di cui all’art. 2 legge n. 241/1990. La nota del 4 novembre 2024 è un atto di natura soprassessoria, con cui l’amministrazione ha sospeso sine die il procedimento. Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui l’obbligo di agire in via provvedimentale non è adempiuto con un atto che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato (Cons. Stato, Sez. III, n. 3037 del 17 aprile 2026).

Per la stessa ragione è infondata l’eccezione di inammissibilità: è ammessa la possibilità di agire subito avverso un atto soprassessorio per ottenere l’accertamento dell’inerzia e la condanna a concludere il procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4803 del 23 giugno 2021). L’inerzia non è superata nemmeno dalla conclusione degli accertamenti sulla proprietà confinante, poiché il Comune non si è comunque pronunciato in via definitiva.

Il ricorso è accolto. Il Comune è condannato a concludere il procedimento con atto espresso entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, termine determinato tenendo conto che l’arresto procedimentale è intervenuto dopo il preavviso di rigetto. Il Collegio si riserva la nomina del commissario ad acta, previa istanza di parte, in caso di persistente inadempimento. Il Comune è condannato alle spese in favore del ricorrente; le spese sono compensate con i controinteressati, estranei all’inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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