Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 2093 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, anche in materia di lavoro pubblico, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Il ricorso presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo esecutivo, non richiesta per le sentenze del giudice amministrativo, fornita mediante attestazione di segreteria. Deve inoltre essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con condanna alle spese.

Il Fatto

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 917/24, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per il valore nominale di euro 1.500,00.

Notificata la sentenza in forma esecutiva, e prima ancora una diffida, l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione si è costituita con una memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 22.12.2024. Il ricorso è stato notificato il 28.04.2025, cioè dopo 127 giorni: la condizione di proponibilità dell’azione esecutiva deve ritenersi integrata.

Il Tribunale affronta poi il tema della prova del passaggio in giudicato della sentenza di merito. Questa prova è necessaria ogni volta che non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Il Collegio richiama espressamente, in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La prova è stata fornita dalla ricorrente con l’attestazione di segreteria del 28 aprile 2025, allegata al ricorso.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza passata in giudicato. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per il valore di euro 1.500,00.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine fissato, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione nella misura del 50% in favore dei patrocinatori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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