Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per il ritardo della P.A. (TAR Campania n. 5766 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il principio di intangibilità del giudicato preclude all’Amministrazione di rimettere in discussione, in questa sede, i presupposti di fatto e di diritto della condanna già pronunciata dal giudice ordinario. Il giudizio ex art. 114 cod. proc. amm. ha ad oggetto esclusivamente la verifica dell’adempimento dell’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale e, in caso negativo, la coercizione di tale adempimento. Le disfunzioni del sistema informatico interno e la reciproca declinazione di competenza tra gli uffici costituiscono cause di inadempimento imputabili esclusivamente all’organizzazione amministrativa e non possono riverberarsi negativamente sul diritto del lavoratore. La perdurante inerzia priva di giustificazione legittima la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sull’importo residuo per ogni mese di ritardo.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3986/2023 del 14 giugno 2023. Con quella pronuncia il Tribunale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.934,71 a titolo di retribuzione per l’attività di insegnamento svolta a distanza nel periodo dal 22 marzo al 20 aprile 2020, oltre interessi legali.

La sentenza, non impugnata, era stata notificata a mezzo PEC al Ministero il 17 ottobre 2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, spirato il 14 febbraio 2025, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza della condizione di procedibilità. La cancelleria del Tribunale di Napoli ha attestato in data 19 febbraio 2025 il passaggio in giudicato della sentenza, che costituisce titolo azionabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il contenuto del giudicato è determinato e non equivoco, la notifica a mezzo PEC del 17 ottobre 2024 è documentata dalla ricevuta di avvenuta consegna e il termine di centoventi giorni era spirato ben prima della notificazione del ricorso, avvenuta l’11 dicembre 2025.

Nel merito, il Ministero non ha prodotto alcuna prova, nemmeno parziale, di adempimento. La documentazione versata dall’Avvocatura riproduce la corrispondenza interna in cui scuola e Ragioneria Territoriale si attribuivano vicendevolmente la competenza al pagamento, senza che alcun pagamento fosse effettuato. L’inadempimento è pertanto integro e non contestato nella sua sostanza.

Le eccezioni dell’Amministrazione sono state dichiarate inammissibili per violazione del principio di intangibilità del giudicato: il giudizio di ottemperanza non è sede di riesame del merito della lite definita. Nel merito, sono comunque infondate. La circostanza che il sistema informatico MEF non registrasse l’autorizzazione al pagamento non esclude che la ricorrente avesse lavorato e non fosse stata retribuita, avendo il giudice del lavoro rilevato che sul punto il Ministero era rimasto del tutto silente. Tale valutazione è ora coperta da giudicato.

Il Collegio ha inoltre rilevato che le disfunzioni organizzative interne non possono riverberarsi negativamente sul diritto della lavoratrice. Quanto alla richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la Corte l’ha ritenuta fondata: l’Amministrazione è a conoscenza dell’obbligo dall’ottobre 2024 e la perdurante inerzia, protrattasi per oltre due anni dalla notificazione del titolo, è priva di ogni giustificazione. Non è parsa manifestamente iniqua la fissazione della penalità di mora negli interessi legali sull’importo residuo per ogni mese di ritardo.

Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo di integrale esecuzione entro sessanta giorni, con pagamento della somma, degli interessi e regolarizzazione della posizione contributiva. Ha nominato commissario ad acta, per il caso di inutile decorso del termine, il Dirigente pro tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con obbligo di collaborazione degli uffici ministeriali, e ha condannato l’Amministrazione alle spese, liquidate in € 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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