Ottemperanza al giudicato e limiti del conteggio degli interessi (TAR Lombardia n. 3289 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, ma il diritto di credito non assume contenuto costitutivo: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi di capitale, interessi e accessori prodotti dal creditore non sono pertanto definitivamente vincolanti per l’Amministrazione resistente, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, deve essere decorso prima dell’azione per il recupero coattivo. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore per ogni ritardo, fondata sull’art. 114, lett. e), c.p.a., va respinta quando non ne ricorrano i presupposti.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 65/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di distrazione di spese legali, euro 800,00 per compensi ed euro 49,00 per spese anticipate, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato con pagamento della somma complessiva di euro 1.005,80, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. L’inottemperanza dell’Ente debitore risulta provata e non adeguatamente contestata.
Il giudice precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. Esso assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1282 e ss. cod. civ..
Il Collegio verifica inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’azione per il recupero coattivo. Il termine risulta spirato.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Ente di sessanta giorni, dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge maturati, degli oneri di registrazione, copia e notificazione e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. È invece respinta la domanda di cui alla lettera c) del ricorso.
Per il caso d’inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre accessori, tenuto conto della natura minima e stereotipata delle difese in tali controversie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.