Occupazione sine titulo di immobile consortile e prescrizione del diritto al ristoro (TAR Sicilia n. 1821 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La messa in liquidazione coatta amministrativa di un consorzio pubblico determina la perdita della capacità di stare in giudizio e l’interruzione automatica del processo, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. civ. e dell’art. 43, terzo comma, R.D. n. 267/1942. Il termine per la riassunzione decorre, per la parte colpita dall’evento, dalla sua verificazione; per le altre parti, dalla conoscenza legale dell’evento e dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare. La mancata translatio iudicii nei termini, dopo sentenza declinatoria della giurisdizione, comporta l’estinzione del giudizio e la caducazione dell’effetto sospensivo della prescrizione: resta solo l’effetto interruttivo istantaneo legato alla domanda originaria. Il diritto al ristoro per occupazione sine titulo è soggetto a prescrizione decennale, ove di natura contrattuale, e quinquennale, ove risarcitoria.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente agisce per l’accertamento dell’occupazione sine titulo, dal 1° agosto 2005 al settembre 2009, dei locali di sua proprietà facenti parte del complesso adibito a “Centro di Servizi e di Ricerca”, e per la condanna del consorzio universitario resistente al pagamento della relativa indennità. La vicenda trae origine da una convenzione del 1996 con cui i locali erano stati concessi in godimento a un consorzio intermedio, che ne aveva assentito l’uso al resistente; la disdetta del 2004 e i successivi tentativi di accordo non impedirono la protrazione dell’occupazione fino al settembre 2009.
Citato in giudizio innanzi al giudice ordinario, il resistente eccepiva il difetto di giurisdizione. La Corte di Appello, con sentenza del 14 aprile 2020, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo. Il consorzio proponeva quindi ricorso ex novo innanzi al TAR, notificato il 10 novembre 2023, riproponendo le medesime domande. Nel corso del giudizio, la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa del ricorrente determinava l’interruzione del processo, seguita da riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della riassunzione. La liquidazione coatta amministrativa comporta, al pari del fallimento, l’interruzione automatica del processo: il termine di cui all’art. 305 cod. proc. civ. decorre, per la parte colpita, dalla verificazione dell’evento; per le altre, dalla conoscenza legale del medesimo e del giudizio inciso. Il resistente non ha fornito prova che il liquidatore conoscesse la causa prima della comunicazione dell’ordinanza di interruzione del 23 dicembre 2024. L’eccezione è pertanto rigettata.
Passando al merito, il Collegio privilegia la ragione più liquida e rileva la prescrizione della posizione giuridica azionata. Il ricorrente non può invocare l’effetto sospensivo dell’originaria domanda: dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione non ha curato la translatio iudicii, sicché il primo giudizio è da considerarsi estinto. Richiamando l’art. 2945, secondo comma, cod. civ., il Collegio osserva che l’estinzione elide l’effetto permanente dell’interruzione e conserva solo l’effetto interruttivo istantaneo della domanda.
La qualificazione della domanda non muta l’esito. Se di natura contrattuale, il diritto si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 cod. civ.; se risarcitorio, per illecito extracontrattuale, nel termine quinquennale. In entrambe le ipotesi, considerato il periodo dell’occupazione e l’ultimo atto interruttivo risalente al 2009, il diritto era già prescritto al momento della proposizione del ricorso nel 2023.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione
- Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione