Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nell’appalto (TAR Calabria n. 349 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio in materia di contratti pubblici, la sopravvenuta definizione del giudizio d’appello sulla legittimità della documentazione di gara determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione che su quella documentazione si fonda, con conseguente improcedibilità del ricorso. La compensazione delle spese è giustificata quando la soccombenza virtuale non è accertabile con certezza, in ragione della tecnicità della materia e della sommarietà della valutazione. Il giudice amministrativo può quindi compensare le spese anche nei confronti della resistente che abbia svolto difese di mera forma e si sia opposta alla compensazione.

Il Fatto

La Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria ha indetto una procedura per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica. La società ricorrente, invitata a presentare offerta, ha impugnato la lettera di invito e la documentazione di gara davanti al TAR Calabria. Il ricorso è stato respinto con sentenza n. 1415 del 3 ottobre 2024, avverso la quale la società ha proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione della sentenza impugnata.

Nelle more, la Regione ha adottato il decreto di aggiudicazione e la ricorrente non si è aggiudicata alcuno dei lotti per cui aveva offerto. Ha quindi proposto il presente ricorso avverso l’aggiudicazione, dichiarando espressamente di agire per evitare l’improcedibilità dell’appello. Con sentenza n. 264 del 14 gennaio 2025 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. La ricorrente ha allora depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso era diretto a censurare in via derivata la legittimità della documentazione di gara, della quale era stata dedotta l’illegittimità. La definizione del giudizio d’appello con il rigetto del gravame ha quindi fatto venir meno l’interesse alla decisione del ricorso incidentale avverso l’aggiudicazione, che costituiva l’unico motivo svolto.

Il Tribunale dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente e della sentenza del Consiglio di Stato intervenuta nelle more.

Sul regime delle spese, il Collegio dispone la compensazione nei confronti di tutte le parti. Rispetto ai controinteressati che avevano svolto unicamente memoria di costituzione di mera forma, la compensazione si giustifica per l’assenza di attività difensiva sostanziale. Rispetto alle società che hanno aderito alla richiesta di compensazione, l’esito è coerente con la loro posizione processuale.

Quanto alla Regione, che si era opposta alla compensazione, il Tribunale ritiene comunque di compensare le spese. La resistente, anteriormente alla dichiarazione di carenza di interesse, aveva svolto una memoria di mera forma. Il Collegio sottolinea inoltre che, data la tecnicità della materia e la sommarietà della valutazione, non è possibile formulare un giudizio di certa inammissibilità del ricorso ove il giudizio di appello si fosse concluso favorevolmente al ricorrente. La soccombenza virtuale non è dunque accertabile con sufficiente certezza, il che giustifica la compensazione integrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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