Espropriazione e cessazione della materia del contendere per accordo transattivo (TAR Calabria n. 352 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli atti della procedura espropriativa, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per effetto di un sopravvenuto accordo transattivo tra le parti, l’interesse alla decisione sia venuto meno. La declaratoria presuppone la richiesta delle parti e la verifica dell’attualità dell’interesse. Le spese di lite restano compensate per effetto del consenso espresso dalle parti, mentre le spese di consulenza tecnica d’ufficio sono ripartite in misura uguale, salvo liquidazione con separato decreto. Il principio opera sul piano processuale, senza incidere sull’assetto sostanziale degli interessi dedotti.

Il Fatto

I ricorrenti, dichiratisi comproprietari di un terreno ricadente in zona urbanistica A nel Comune di Aiello Calabro, hanno impugnato il decreto di esproprio emesso dall’Ente e la nota di notificazione, insieme agli atti presupposti e conseguenti, tra cui la deliberazione di Giunta che aveva riapprovato il progetto definitivo e avviato la procedura espropriativa ai sensi dell’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

Nelle more del giudizio, il Consiglio comunale ha convalidato la delibera di Giunta e ha qualificato l’approvazione come variante allo strumento urbanistico con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi degli artt. 10 e 19 d.P.R. n. 327/2001. Contro tale deliberazione i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti. Il decreto di esproprio è stato poi annullato in autotutela.

La Motivazione della Corte

Con sentenza non definitiva il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha riconosciuto l’ammissibilità dei motivi aggiunti, per l’autonoma lesività della deliberazione consiliare qualificata come adozione di variante urbanistica. La controversia è quindi proseguita sul solo atto sopravvenuto.

Esperita la consulenza tecnica d’ufficio, in vista dell’udienza fissata per la discussione nel merito, i ricorrenti hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere per la conclusione di un accordo transattivo con il Comune, con consenso alla compensazione delle spese di lite e alla ripartizione in misura uguale delle spese di consulenza tecnica.

Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Sulle spese ha dato atto del consenso delle parti alla compensazione, salve quelle di consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con separato decreto e ripartite in misura uguale.

Il dispositivo ha quindi ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La definizione in rito esaurisce il giudizio senza statuizione sul merito dell’azione espropriativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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