Accesso ai log di sistema e diritto di accesso documentale (TAR Lazio n. 11071 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ex art. 22 l. n. 241/1990 ha ad oggetto documenti amministrativi esistenti e non può costringere l’Amministrazione a un’attività di elaborazione dati o alla creazione di documenti non presenti nel proprio archivio. La mera assenza di un documento, dichiarata dall’Amministrazione e riscontrata sulla base di relazioni tecniche del gestore della piattaforma informatica, non può essere surrogata dall’ostensione di log o registri relativi a eventi mai verificatisi. L’istanza di accesso volta a ottenere documenti dimostranti un malfunzionamento mai accaduto si risolve in un sindacato esplorativo sull’operato dell’Amministrazione, estraneo al perimetro dell’art. 22 l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante alla Abilitazione Scientifica Nazionale di Professore di I fascia, aveva segnalato un presunto malfunzionamento della piattaforma informatica gestita dal CINECA, che non avrebbe caricato tre pubblicazioni scientifiche risalenti al periodo 2010-2015, determinando il mancato raggiungimento del valore-soglia per due indicatori.
A seguito dell’istanza di accesso del 4 febbraio 2026, il Ministero aveva accolto parzialmente l’ostensione, consegnando i log relativi al periodo di creazione e invio della domanda (5 ottobre – 6 novembre 2025) ma rigettando le richieste relative ai log di malfunzionamento, ritenuti inesistenti, e ai documenti tecnici sulla validazione, dichiarando la conformità del sistema al Bando e al D.M. n. 589/2018. Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari di duplicazione del giudizio e di difetto di interesse, ma rigetta il ricorso nel merito, ritenendo l’istanza del 4 febbraio 2026 adeguatamente evasa dall’Amministrazione.
Quanto al primo punto, la consegna dei log limitata al periodo di esistenza della domanda è giustificata: per il periodo precedente (1 maggio – 4 ottobre 2025) la domanda non era stata ancora presentata e pertanto non esiste alcun documento amministrativo da ostendere ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera d), l. n. 241/1990.
In relazione al secondo punto, la Corte osserva che, come emerge dalla relazione documentata del CINECA, non si è verificato alcun errore tecnico: il sistema ha consentito di caricare e rimuovere correttamente due delle tre pubblicazioni, mentre la terza non risulta mai caricata. Le scelte selettive operate sono pertanto da imputare a decisioni volontarie del candidato. Richiamando il principio per cui il diritto di accesso ha ad oggetto documenti esistenti e non può costringere l’Amministrazione a un’attività di elaborazione dati (Cons. Stato, Sezione VI, sentenza n. 3774/2021), il Collegio esclude che possa pretendersi l’ostensione di log dimostranti un malfunzionamento mai verificatosi.
Infine, per il terzo ordine di richieste, la Corte ritiene esaustiva la risposta ministeriale che ha richiamato la conformità della procedura al Bando candidati ASN 2023-2025 e al D.M. n. 589/2018, escludendo espressamente l’esistenza di preclusioni al caricamento di pubblicazioni risalenti al periodo 2010-2015. La richiesta di documenti relativi a messaggi di errore o blocchi mai previsti si risolve in un sindacato esplorativo sull’operato dell’Amministrazione, estraneo al perimetro dell’accesso documentale.
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Nota della Redazione
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