Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 534 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui la parte ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti non integra rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., ma determina improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. L’interesse alla prosecuzione dell’azione può venir meno anche per circostanze sopravvenute estranee a un atto o a un comportamento della parte resistente. La declaratoria di improcedibilità non preclude al Collegio una sommaria delibazione del merito ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. La complessità delle questioni giuridiche, segnatamente in tema di portata applicativa del principio di equivalenza, può giustificare la compensazione delle spese in deroga all’esito virtuale della lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato l’esclusione della propria offerta relativa al lotto n. 6 di una procedura aperta indetta dalla ASL per la fornitura di materiali sanitari destinati alla cardiochirurgia. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche l’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata e la successiva comunicazione di esclusione.

A seguito della proposizione dei secondi motivi aggiunti, la società ha depositato una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, invocando la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. La controinteressata, qualificata la dichiarazione come rinuncia, ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese in virtù della soccombenza virtuale; l’amministrazione resistente ha chiesto la condanna al pagamento delle spese degli atti di procedura, opponendosi alla compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo la qualificazione giuridica della dichiarazione resa dalla ricorrente. La tesi della controinteressata, che la riconduce all’art. 84 cod. proc. amm., non è accolta: la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione può fondarsi anche su circostanze sopravvenute non indicate dalla parte, che esulano da un atto o da un comportamento della resistente. La dichiarazione non è dunque rinuncia al ricorso.

Preso atto della sopravvenuta carenza dell’interesse, il Collegio dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La pronuncia è quindi di rito e non di merito.

La rilevata improcedibilità non preclude però una sommaria delibazione del merito della pretesa, limitata alla regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio esamina così, in via sommaria, le censure articolate dalla ricorrente: la violazione del principio di equivalenza di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, la lesione dei principi del risultato, della massima partecipazione, di trasparenza, di libera concorrenza e di proporzionalità della lex specialis, oltre al difetto di istruttoria e all’illogicità della motivazione.

Su questo punto il Collegio ritiene che la complessità dell’indagine sottesa alle questioni oggetto di ricorso — afferenti alla portata applicativa del principio di equivalenza in relazione all’effettiva consistenza del mercato di riferimento — giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti. La regolazione delle spese si discosta così dall’esito virtuale della lite, in ragione della obiettiva controvertibilità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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