Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità degli appelli nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 9835 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione del gravame, non opposta dalla controparte, integra una sopravvenuta carenza di interesse che il giudice deve rilevare in ossequio al principio dispositivo. Ne consegue l’improcedibilità dell’appello principale e, per derivazione, dell’appello incidentale, venuto meno l’interesse alla decisione del gravame principale. La definizione della vertenza in sede contabile, con il pagamento accettato come satisfattivo della pretesa, può rendere privo di utilità l’accoglimento dell’appello. Le spese possono essere compensate quando la definizione avvenga con pronuncia di rito e le parti non si oppongano.
Il Fatto
Un professore ordinario a tempo pieno presso un Ateneo aveva impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui l’amministrazione, sulla base degli esiti di un accertamento fiscale, gli aveva chiesto la restituzione dei compensi percepiti per incarichi extraistituzionali non autorizzati nel periodo 2012-2016, per un importo lordo di oltre 323.000 euro, in applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 6 della legge n. 240/2010.
Il TAR aveva respinto l’eccezione di prescrizione ma accolto due censure, annullando il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione e per il criterio di quantificazione della somma dovuta. L’Ateneo ha proposto appello; il docente si è costituito e ha proposto appello incidentale avverso il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’appellato ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse dell’Ateneo, avendo definito la propria posizione in sede contabile: il giudizio per danno erariale si era concluso con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., mediante il pagamento di 136.501,90 euro a favore dell’Università, importo accettato dalla Procura contabile come satisfattivo della pretesa.
Il Collegio ha investito le parti di una questione di rito, rilevando che ai sensi dell’art. 53, comma 7 bis, d.lgs. n. 165/2001 l’omissione del versamento del compenso indebito costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Una volta definito il giudizio di conto, era dubbio che l’Ateneo potesse pretendere somme ulteriori, e rimettere in discussione la fondatezza della pretesa avrebbe potuto generare conflitti con gli esiti del giudizio contabile.
A seguito dei chiarimenti richiesti, l’Università ha dichiarato, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, di non avere più alcun concreto e attuale interesse alla decisione del gravame. A tale dichiarazione ha aderito la parte appellata, senza osservazioni sulla compensazione delle spese.
La Sezione ha preso atto della dichiarazione in omaggio al principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, e ne ha tratto la declaratoria di improcedibilità dell’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse. La stessa declaratoria ha investito, per derivazione, l’appello incidentale. Le spese sono state interamente compensate, in ragione delle circostanze esposte, della definizione con pronuncia di rito e dell’assenza di opposizione delle parti.
Nota della Redazione
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