Silenzio sull’emersione e rimessione in termini per errore scusabile (TAR Lombardia n. 995 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione ha l’obbligo giuridico di concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990; nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare tale obbligo discende dall’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, che impone allo sportello unico di convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno. L’inerzia protratta integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione ex art. 31 c.p.a., proponibile finché perdura l’inadempimento e non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione, individuato in 180 giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3578 del 9.05.2022. La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è giustificata dal contrasto giurisprudenziale formatosi in pendenza del termine decadenziale. La convocazione della parte per la mera compilazione di modulistica già trasmessa costituisce atto meramente soprassessorio e non conclude il procedimento.
Il Fatto
La ricorrente presentava in data 4.08.2020 una domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, per la sottoscrizione di un contratto di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Trasferitasi nel dicembre 2020 presso l’abitazione di un conoscente in altra provincia, presentava in data 5.01.2023, e poi il 20.02.2023, domanda per il permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendo anche il trasferimento della pratica presso la Prefettura del nuovo domicilio.
La Prefettura di Milano restava inerte e non riscontrava alcuna delle istanze. La ricorrente proponeva allora ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere con provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Interno eccepiva la tardività dell’impugnazione e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, allegando che il procedimento era “in fase conclusiva” a seguito di convocazione delle parti per il 14.07.2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alle amministrazioni di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso. Sul piano sostanziale, l’inerzia assume rilievo come silenzio rifiuto quando costituisce inadempimento a un obbligo giuridico di provvedere, ravvisabile nella specie nell’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, che onera lo sportello unico di convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno.
Sul piano processuale, l’art. 31 c.p.a. consente l’azione avverso il silenzio, anche senza previa diffida, finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione. Tale termine è stato individuato in 180 giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3578 del 9.05.2022, che lo ha riconosciuto autonomo rispetto al termine generale di trenta giorni.
Nel caso di specie l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento finale. La seconda convocazione della ricorrente per il 1.03.2024, finalizzata alla presentazione di documentazione già trasmessa e priva di indicazione di esigenze di integrazione, si configura come atto meramente soprassessorio, che rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo a un accadimento futuro e incerto.
Sulla tempestività, il ricorso risulta depositato oltre il termine dell’art. 31, comma 2, c.p.a., risalendo la domanda al 4.08.2020. Il Collegio ritiene però sussistenti i presupposti della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: il contrasto giurisprudenziale formatosi in pendenza del termine decadenziale integra la situazione di incertezza che la giustifica, come già affermato da questo Tribunale (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 11.10.2023, nn. 2275 e 2277). Notificato il ricorso il 22.05.2023 e depositato il 31.05.2023, l’azione risulta comunque introdotta entro l’anno dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato, aumentato di un mese ai sensi dell’art. 54, comma 2, c.p.a.
Il ricorso è pertanto accolto: la Prefettura dovrà provvedere con provvedimento espresso entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine incrementato di trenta giorni rispetto a quello ordinario dell’art. 117, comma 2, c.p.a. in considerazione del carico di lavoro dell’ufficio, con avvertenza che in caso di persistente inerzia sarà nominato un commissario ad acta. Le spese sono compensate in ragione dei segnalati contrasti, e la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio, previa revoca dei decreti di rigetto.
Nota della Redazione
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