Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 3353 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e deve persistere per tutta la durata del giudizio, dal momento introduttivo fino alla decisione. La sua carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo. Quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito, va emanata una pronuncia di rito che dia atto della mancanza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso o dell’appello. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. codifica tale esito, dichiarando improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. La particolarità della questione, priva di precedenti editi negli esatti termini, giustifica la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

L’ente ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva nominato il proprio Presidente per il quadriennio olimpico 2021-2024, insieme agli atti presupposti e connessi. La contestazione investiva la durata dell’incarico, commisurata al quadriennio olimpico anziché ai quattro anni decorrenti dalla nomina previsti dallo statuto dell’ente, e l’osservazione formulata in sede di registrazione della Corte dei conti circa l’obbligo di adeguamento statutario e l’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi del CONI. L’ente proponeva inoltre due ricorsi per motivi aggiunti avverso la nota con cui la Presidenza del Consiglio aveva sollecitato l’adeguamento.

Il TAR, con la sentenza impugnata, dichiarava in parte cessata la materia del contendere e respingeva nel resto il ricorso, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti per carenza di interesse. L’ente proponeva appello. In corso di giudizio, tuttavia, sopravveniva la carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla stessa parte appellante, che chiedeva comunque l’accertamento della soccombenza virtuale delle amministrazioni ai fini del rimborso dei contributi unificati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la parte appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, domandando nondimeno l’accertamento della soccombenza virtuale delle amministrazioni appellate. Le amministrazioni, dal canto loro, hanno preso atto della dichiarazione opponendosi all’accertamento della soccombenza virtuale in proprio capo.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che dichiara improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d’ufficio in qualunque stato del processo, è condizione dell’azione che deve persistere dal momento introduttivo fino alla decisione, citando sul punto Cons. Stato Sez. V n. 6549 del 2010.

Il Consiglio di Stato ribadisce quindi la natura soggettiva del processo amministrativo: se la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso. A sostegno richiama Cons. Stato Sez. VI n. 4204 del 2019 e Sez. IV n. 5402 del 2009.

Su questa base l’appello viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La particolarità della questione, sulla quale non constano precedenti editi negli esatti termini, costituisce giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *