Danno da illegittima pianificazione e onere di provare la spettanza del bene (Cons. Stato n. 3354 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa è riconducibile alla responsabilità da fatto illecito. Nei giudizi risarcitori davanti al giudice amministrativo opera il principio generale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., sicché il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Con riferimento alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, ciò implica la prova che, in assenza del provvedimento illegittimo, il ricorrente avrebbe senz’altro conseguito il bene della vita, secondo un giudizio prognostico sulla fondatezza dell’istanza. L’appello è a critica libera, ma la parte deve indicare le specifiche censure avverso la sentenza; non basta riproporre i motivi di primo grado. La mera contestazione dell’assunto del primo giudice non integra la prova richiesta.

Il Fatto

La società appellante, proprietaria di un’area interessata da un piano urbanistico attuativo approvato nel 2006 e da una convenzione di lottizzazione del 2008, ha impugnato il piano urbanistico comunale nella parte in cui ha classificato come non trasformabile la porzione superiore e panoramica del fondo, ha concentrato nella parte inferiore la localizzazione di cinque unità abitative e ha traslato il tracciato viario di collegamento alla strada regionale.

Ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dalla riduzione della capacità edificatoria e la restituzione delle somme versate per la fideiussione e la monetizzazione delle aree a standard. Il TAR ha accolto in parte l’annullamento, dichiarato improcedibili la domanda restitutoria e in parte quella risarcitoria, respingendola per il resto. La società ha appellato il rigetto della domanda risarcitoria; il Comune ha proposto appello incidentale avverso l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che la parte appellante ha sostanzialmente rinunciato alla domanda restitutoria, non impugnando il relativo capo della sentenza e concentrando i motivi sul solo rigetto della domanda risarcitoria.

L’appello principale è infondato. Dall’esame degli atti non emerge la prova del danno e del nesso di causalità con il provvedimento illegittimo; il ricorso è generico e fondato su dati ipotetici. La Corte richiama l’Ad. plen. n. 7 del 2021 sulla natura della responsabilità e la Sez. IV n. 2891 del 2023 sull’onere probatorio, unitamente alla Sez. IV n. 5478 del 2024 sul giudizio prognostico in materia di interessi pretensivi.

Nel caso concreto mancano elementi tali da fondare un giudizio prognostico di fondatezza dell’istanza di rimodulazione o variante del piano attuativo, approvabile previa conferenza di servizi, che costituisce il presupposto logico-giuridico della domanda. L’assunto dell’appellante sulle cinque unità abitative è irrilevante: la domanda non riguarda la mancata realizzazione di quelle unità, bensì la differenza tra quanto si sarebbe guadagnato con il progetto di rimodulazione del 2018 e quanto si guadagna con gli alloggi previsti dal piano, e su tale profilo la prova manca.

L’appello incidentale è inammissibile. L’appello è a critica libera, ma il difetto di specificità delle censure è sanzionato dagli artt. 101 e 40 c.p.a., quest’ultimo applicabile al giudizio di appello per il rinvio dell’art. 38. Il Comune ha dedotto motivi non pertinenti rispetto alle argomentazioni del primo giudice, senza censurare specificamente le ragioni dell’accoglimento.

Il Collegio respinge quindi l’appello principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa le spese in ragione della reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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