Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 3625 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte appellante per essere venuto meno l’interesse sostanziale alla riforma della sentenza impugnata, determina l’improcedibilità dell’appello. L’improcedibilità non è una pronuncia di merito, ma un esito processuale che il giudice rileva d’ufficio una volta accertata la cessazione della situazione di interesse che legittimava l’impugnazione. La dichiarazione resa dall’appellante, sebbene non vincolante per il giudice, costituisce elemento dal quale il Collegio prende atto, verificando la congruenza tra la sopravvenienza dedotta e il venir meno dell’interesse. Sussistendo peculiari ragioni, il giudice dispone la compensazione delle spese della fase di appello.

Il Fatto

Gli appellanti avevano impugnato davanti al TAR per il Veneto la graduatoria di merito e il decreto di approvazione degli atti di un concorso indetto da un Conservatorio statale di musica per il reclutamento di tre docenti di prima fascia nel settore artistico disciplinare del canto, mediante selezione per titoli ed esami. Il primo giudice aveva accolto il ricorso, stabilendo, sotto il profilo dell’effetto conformativo, la riedizione integrale di entrambe le prove selettive da parte di tutti i candidati ammessi, con nomina di una nuova Commissione in diversa composizione, tenuta a mantenere ferme le valutazioni dei titoli non contestati.

Avverso tale sentenza gli appellanti proposero appello, deducendo un unico articolato motivo concernente la violazione delle norme sul procedimento concorsuale, il difetto di istruttoria, la violazione del principio di insindacabilità degli atti di discrezionalità tecnica, l’ultrapetizione e la contraddittorietà della decisione. Nelle more del giudizio, tuttavia, intervenne la rinnovazione parziale della procedura di selezione, che si concluse con la collocazione utile di entrambi gli appellanti nella graduatoria finale. Da qui la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e la richiesta di improcedibilità con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che gli appellanti, con nota depositata in data 10 marzo 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La ragione della sopravvenienza è individuata nella rinnovazione parziale della procedura selettiva, intervenuta dopo la trattazione della fase cautelare, che ha condotto alla collocazione di entrambi gli appellanti nella graduatoria finale, con conseguimento della vittoria da parte di uno e della possibilità di collocamento in servizio per scorrimento da parte dell’altro.

Il Consiglio di Stato prende atto della dichiarazione e ne trae la conseguenza dell’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia si fonda sugli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente la declaratoria di improcedibilità, la decisione in camera di consiglio e la compensazione delle spese.

Il percorso argomentativo è lineare: il venir meno dell’interesse sostanziale alla riforma della sentenza impugnata, per essere stato soddisfatto in via di fatto l’interesse che l’appello mirava a tutelare, priva l’impugnazione del suo presupposto. Non si tratta di una valutazione di merito sui motivi dedotti, ma di un accertamento sulla persistenza dell’interesse a ricorrere, che il giudice compie d’ufficio. La dichiarazione della parte, pur non vincolante, offre al Collegio il quadro delle sopravvenienze e ne consente la verifica.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti peculiari ragioni per la compensazione della fase di appello, in ragione della particolarità della vicenda processuale e dell’esito della procedura selettiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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