Ottemperanza al decreto ingiuntivo del giudice ordinario e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1474 del 20.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’ottemperanza a un provvedimento emesso dal giudice ordinario, il giudice amministrativo è chiamato a svolgere una mera attività esecutiva e non può integrare in alcun modo la decisione civile. I suoi poteri cognitivi sono limitati alla puntuale esecuzione del titolo azionato, senza interpretazione né integrazione del giudicato, giacché il giudice dell’esecuzione difetta di giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante. Ne deriva che, ove il decreto ingiuntivo quantifichi esattamente le somme dovute, il giudice amministrativo deve rigorosamente attenersi alla statuizione, non potendo colmare eventuali spazi vuoti lasciati dal giudicato. In tale perimetro rientrano anche le spese di registrazione del titolo, che seguono ex lege la soccombenza e costituiscono oggetto della domanda di ottemperanza.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso il decreto ingiuntivo n. 158/2023 con cui ha intimato al Comune il pagamento di € 7.539,01, oltre interessi, spese e competenze. Il decreto è stato notificato all’ente via PEC e non è stato opposto nel termine di quaranta giorni di cui all’art. 641, comma 1, c.p.c.; su istanza del creditore è stato quindi apposto il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., anch’esso notificato all’Amministrazione.
Nonostante la notifica del titolo, il Comune non ha eseguito il pagamento. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di adempimento, la fissazione delle modalità esecutive, il pagamento delle somme dovute e della tassa di registrazione, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e l’avvenuto decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del titolo. Nel merito, il decreto ingiuntivo non risultava eseguito e il Comune non aveva dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Il Tribunale ha quindi richiamato il principio generale sul riparto dell’onere probatorio: il creditore che agisce per l’adempimento prova solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Non costituendosi, l’ente ha rinunciato a dimostrare l’esistenza di fatti impeditivi o estintivi ex art. 2697, comma 2, c.c.
Il passaggio centrale riguarda i poteri cognitivi del giudice dell’ottemperanza. La Corte, aderendo a un consolidato orientamento, ha ribadito che davanti a statuizioni del giudice civile il giudice amministrativo svolge una mera attività esecutiva, essendo vincolato al comando contenuto nel titolo. Non è ammessa alcuna integrazione del giudicato, poiché il giudice dell’esecuzione difetta di giurisdizione sul rapporto sottostante. La citata pronuncia del Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020 conferma che i poteri si esauriscono nella mera esecuzione, senza interpretazione del titolo.
Applicando tale perimetro, il Collegio ha incluso nel comando esecutivo anche la tassa di registrazione di € 408,75. Ha chiarito che nel giudizio di ottemperanza le somme relative a spese successive al decreto e le spese di registrazione del titolo sono dovute perché trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale (Cons. Stato, sez. V, n. 6007 del 2022). Il rimborso dell’imposta di registro segue ex lege la soccombenza.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 641 c.p.c. – Accoglimento della domanda
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente