Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dall’appellante (Cons. Stato n. 5906 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivata dichiarazione con cui l’appellante rinuncia di fatto alla coltivazione del gravame, per sopravvenuta carenza di interesse, fa venir meno l’interesse a coltivare l’appello e ne impone la declaratoria di improcedibilità. A tanto consegue la conferma della sentenza impugnata. Il principio trova fondamento negli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm., e si raccorda alla giurisprudenza amministrativa che ricostruisce la sopravvenuta carenza di interesse come evenienza preclusiva dell’esame del merito. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di grado, mentre ai fini del contributo unificato la soccombenza è posta a carico dell’appellante.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Campania avverso l’improcedibilità di una CILA in sanatoria e avverso gli atti comunali concernenti la persistenza di presunti abusi edilizi, consistenti in una diversa distribuzione degli spazi interni e in un asserito frazionamento di unità abitativa. Il Tribunale, Sezione III, ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo, ha respinto i motivi aggiunti e ha condannato la ricorrente alle spese di lite.
Avverso tale pronuncia è stato interposto appello, articolato in cinque motivi, con cui si è contestata la lesione del contraddittorio processuale, l’omessa valutazione della sanabilità delle opere, la sufficienza della motivazione sull’interesse pubblico al ripristino e l’errata applicazione dell’art. 35 della legge n. 47/85. Il Comune appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, il Consiglio di Stato affronta la questione preliminare rappresentata dalla dichiarazione con cui l’appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte qualifica tale evenienza come idonea a far venire meno l’interesse alla coltivazione dell’appello.
Il percorso argomentativo si fonda sui principi già elaborati dalla giurisprudenza amministrativa — richiamata nel testo con riferimento a Sez. V n. 3563 del 2014 e Sez. V n. 1258 del 2012 — e sulle norme di riferimento, segnatamente gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm.. Su questa base la dichiarazione motivata dell’appellante assume valore dirimente.
A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza. Il Collegio non procede dunque all’esame nel merito dei cinque motivi, assorbiti dalla definizione in rito.
La definizione in rito del giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado. Quanto al contributo unificato, il Collegio ritiene di dover considerare soccombente, in relazione al grado di appello, la parte appellante.
La sentenza è stata resa dalla Sezione Seconda a definizione dell’appello proposto avverso la pronuncia del T.a.r. per la Campania, con integrale conferma della decisione di primo grado sul piano degli effetti.
Nota della Redazione
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