Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 7222 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un nuovo atto regolamentare che faccia venire meno l’utilità della pronuncia giurisdizionale determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, e non la cessazione della materia del contendere, quando non si realizzi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato. La cessazione della materia del contendere presuppone, infatti, una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva del diritto o dell’interesse legittimo esercitato, tale da non lasciare alcun residuo di utilità alla pronuncia di merito. La dichiarazione di improcedibilità richiede invece il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice. La qualificazione della sopravvenienza in termini di carenza di interesse consegue quindi alla mera dichiarazione delle parti appellanti di non avere più interesse alla decisione.

Il Fatto

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2023 del 5.5.2023, l’ENAC approvava un regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione, facendo seguito a precedente nota di indirizzo. La società di gestione aeroportuale proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento sia del regolamento sia della nota, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare la riconduzione in esclusiva delle attività di gestione dei depositi in capo al gestore aeroportuale, in asserito contrasto con il principio di libera iniziativa economica e con le regole sulla qualificazione demaniale dei siti. Interveniva ad adiuvandum l’associazione di categoria dei gestori.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso nei limiti di cui in motivazione, ravvisando la fondatezza delle censure per violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, sul presupposto che l’ENAC avesse esercitato il potere previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 18 del 1999 senza esplicitarne i presupposti e senza la dovuta consultazione del comitato degli utenti. L’ENAC proponeva appello, sostenendo il diverso fondamento regolamentare costituito dall’art. 705 cod. nav. e la natura generale dell’atto. La società e l’associazione resistevano, con appello incidentale della prima.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio le parti appellanti depositavano una dichiarazione congiunta di carenza di interesse, riferendo che in data 2 aprile 2025 l’ENAC aveva pubblicato sul sito istituzionale un nuovo regolamento in materia di costruzione, acquisto e gestione dei depositi carburante avio. In ragione della sopravvenienza, l’ENAC dichiarava di non avere più interesse a coltivare l’appello, e il gestore, con ampia riserva di contestare il nuovo provvedimento nelle sedi competenti, dichiarava di non avere più interesse alla decisione dell’appello incidentale.

Il Collegio prende atto della dichiarazione congiunta e dichiara l’improcedibilità dei ricorsi in appello per sopravvenuto difetto di interesse. La qualificazione è oggetto di specifica precisazione: non ricorre cessazione della materia del contendere, non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, poiché l’appellante principale ha comunicato che un fatto sopravvenuto ha fatto venire meno l’interesse alla decisione.

La Corte enuclea il criterio distintivo richiamando i propri precedenti. La cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato n. 1227 del 2020; Cons. Stato n. 8615 del 2019; Cons. Stato n. 3378 del 2019), essendo decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato n. 1332 del 2016).

La dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse presuppone invece il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per avere fatto venire meno l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato n. 5492 del 2009; Cons. Stato n. 5355 del 2007). Ricorre nel caso concreto questa seconda fattispecie, per espressa dichiarazione delle parti appellanti.

La causa è quindi definita in rito, con dichiarazione di improcedibilità degli appelli. Le spese di lite sono dichiarate interamente compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione e delle richieste delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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