Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza cessazione della materia (Cons. Stato n. 7221 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello si distingue dalla cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone un’attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da soddisfarlo in modo pieno e irretrattabile. La carenza di interesse richiede invece una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza. In tale ipotesi il giudice dichiara l’improcedibilità del gravame, senza esaminare il merito dei motivi. La declaratoria presuppone che sia lo stesso appellante a rappresentare il venir meno dell’interesse.

Il Fatto

L’ENAC aveva approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione. La società di gestione aeroportuale aveva impugnato tale atto davanti al TAR Lazio, unitamente alle linee di indirizzo dell’Ente, deducendo plurimi vizi di legittimità. L’associazione rappresentativa dei gestori era intervenuta ad adiuvandum.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso nei limiti della motivazione, ravvisando il difetto di motivazione e di istruttoria in capo all’ENAC, che non aveva esplicitato le ragioni dei presupposti previsti dall’art. 9 del d.lgs. n. 18 del 1999, né aveva acquisito le osservazioni formulate in consultazione.

La Motivazione della Corte

L’ENAC ha proposto appello principale, contestando in radice l’individuazione della norma attributiva del potere: secondo l’Ente il regolamento si fonda sull’art. 705 cod. nav. e sul principio di gestione totale dell’aeroporto, non sull’art. 9 del d.lgs. n. 18 del 1999. La società di gestione ha spiegato appello incidentale, riproponendo le doglianze assorbite.

Nelle more del giudizio l’ENAC ha pubblicato un nuovo regolamento sulla medesima materia, con esplicito richiamo all’art. 704 cod. nav. Con memoria per l’udienza, l’appellante principale e l’appellante incidentale hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei rispettivi gravami, chiedendo la compensazione delle spese.

Il Collegio ha preso atto delle dichiarazioni e ha escluso la cessazione della materia del contendere, non ravvisando l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere. Ha richiamato il criterio consolidato secondo cui tale istituto opera quando l’attività amministrativa successiva soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato n. 1227 del 2020; n. 8615 del 2019; n. 3378 del 2019; n. 1332 del 2016).

Ha quindi affermato che l’improcedibilità presuppone una situazione nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per avere fatto venir meno l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato n. 5492 del 2009; n. 5355 del 2007). Nel caso concreto tale evenienza si è verificata per espressa dichiarazione delle parti appellanti.

La causa è stata pertanto definita in rito, con declaratoria di improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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