Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 9304 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, manifestata dall’appellante con dichiarazione motivata, determina l’improcedibilità del ricorso in appello per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. A tanto consegue la conferma della sentenza impugnata, che resta ferma nel suo dispositivo. In mancanza di costituzione della parte appellata, nessuna statuizione va assunta sulle spese del grado. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente la parte appellante, la quale con la propria dichiarazione ha rinunciato a coltivare l’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al T.a.r. per la Campania l’ordinanza con cui il responsabile dell’area tecnica comunale aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di opere edilizie realizzate in difetto di permesso di costruire. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto la pendenza di un procedimento di sanatoria, il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico al ripristino, la violazione delle garanzie partecipative e la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia integrata.

Il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento vincolato e non annullabile, nonostante l’omissione dell’avviso di procedimento, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il soccombente ha proposto appello, dolendosi del mancato riconoscimento della pendenza delle domande di condono e dell’illegittima applicazione della norma sul vizio non invalidante. Nel corso del giudizio, con nota del 5 novembre 2024, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse al gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione con cui parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e le norme di riferimento, segnatamente gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., il Consiglio di Stato qualifica la dichiarazione motivata dell’appellante come evenienza che fa venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso.

La conseguenza è duplice. Da un lato, il giudizio di appello è dichiarato improcedibile; dall’altro, resta confermata la sentenza impugnata, il cui dispositivo non viene riformato nel merito. Il Collegio non esamina pertanto i motivi di gravame, che restano assorbiti dalla sopravvenuta caducazione dell’interesse.

Quanto alle spese, la mancata costituzione della parte appellata preclude ogni determinazione sul punto: nessuna condanna segue in favore di un soggetto che non ha partecipato al grado.

Il profilo di maggiore interesse operativo riguarda il contributo unificato. Il Consiglio di Stato precisa che, ai fini della relativa liquidazione, deve considerarsi soccombente la parte appellante. La rinuncia a coltivare l’impugnazione, pur non traducendosi in una pronuncia di merito sfavorevole, produce quindi un effetto economico a carico di chi l’ha determinata.

La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue la carenza di interesse sopravvenuta dall’inammissibilità originaria: la prima non investe la validità dell’atto introduttivo, ma la persistenza della condizione dell’azione, e conduce alla declaratoria di improcedibilità con conferma del decisum di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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