Annullamento d’ufficio della gara va motivato sull’interesse pubblico concreto (TAR Piemonte n. 370 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela degli atti di una procedura di gara, anche già aggiudicata e prima della stipula del contratto, è consentito, ma richiede il rispetto integrale dei presupposti procedurali e sostanziali dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Sul piano procedurale, la stazione appaltante deve inviare la comunicazione di avvio del procedimento all’aggiudicatario, e l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non sana l’omissione se l’amministrazione non dimostra che il contenuto del provvedimento, con la partecipazione, non avrebbe potuto essere diverso. Sul piano sostanziale, la mera esistenza di un vizio della legge di gara non basta: occorre esternare in motivazione un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità violata, e valutare l’affidamento dell’aggiudicatario.

Il Fatto

Una società, aggiudicataria di una procedura negoziata per la fornitura di strumentario chirurgico pluriuso, ha impugnato la determinazione con cui l’azienda ospedaliera ha annullato d’ufficio l’intera gara, richiamando un parere pro veritate e una rivalutazione postuma della commissione giudicatrice. La stazione appaltante riteneva la lex specialis viziata per eccessiva restrizione della concorrenza e genericità dei criteri qualitativi.

La ricorrente ha articolato cinque motivi, più domanda risarcitoria, e ha poi impugnato con motivi aggiunti gli atti con cui l’amministrazione, dopo l’accoglimento cautelare, ha chiesto giustificazioni sull’anomalia dell’offerta e ha affidato solo in via provvisoria e parziale la fornitura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria la doglianza procedurale sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che giudica fondata. Non convince la tesi dell’urgenza, poiché la volontà di anticipare la decisione cautelare non integra una situazione di urgenza in senso proprio, che andrebbe verificata sugli effetti dell’aggiudicazione da rimuovere e andrebbe comunque esternata nel provvedimento. Quanto all’art. 21-octies, trattandosi di potere discrezionale, l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare in giudizio l’inutilità della partecipazione, prova che non è stata offerta.

Nel merito dei vizi della legge di gara, il Tribunale esclude entrambi. Sulla asserita restrizione della concorrenza, la disciplina di gara ammetteva l’offerta di prodotti di marchi diversi previa dimostrazione dell’equivalenza, intesa in senso funzionale e compatibile con lievi difformità strutturali che non trasformino il prodotto in un aliud pro alio. Non si condivide l’interpretazione postuma della lex specialis fatta propria dall’amministrazione. Sulla pretesa genericità dei criteri qualitativi, il Collegio osserva che la loro definizione rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo per macroscopica illogicità: i cinque criteri indicati risultano comprensibili sia per operatori specializzati sia per una commissione di medici-chirurghi, e la mancanza di sub-criteri non integra alcun vizio.

Il Tribunale accoglie anche il secondo motivo. Il provvedimento si limita a dichiarare prevalente l’interesse pubblico al ripristino della legalità, valorizzando la mancata stipula del contratto. Ma l’art. 21-nonies richiede un interesse pubblico concreto e attuale, non coincidente col ripristino della legalità, e la considerazione della posizione dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario vanta un’aspettativa qualificata alla stipula del contratto.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, salvo la comunicazione del 30.10.2025, nella parte in cui richiede giustificazioni sulla congruità dell’offerta. Tale verifica, ai sensi degli artt. 17 e 110 del D. Lgs. n. 36/2023, precede e non segue l’aggiudicazione, sicché la stipula non poteva esservi subordinata. Il ricorso introduttivo è accolto con annullamento dell’autotutela, mentre la domanda risarcitoria è respinta perché l’annullamento è integralmente satisfattivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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