Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 9970 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il principio dispositivo consente alla parte di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’intervenuto riconoscimento in via amministrativa di quanto richiesto esclude l’utilità della decisione di merito. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese quando manchi opposizione dell’amministrazione costituita.
Il Fatto
La Fondazione appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio gli atti con cui Roma Capitale aveva negato il rinnovo della concessione di un immobile di proprietà capitolina e ne aveva chiesto la restituzione, oltre al pagamento di una somma a titolo di indennità per l’utilizzazione secondo il canone di mercato. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche una successiva nota di relazione di servizio. Il TAR, con la sentenza impugnata, ha respinto ricorso e motivi aggiunti, compensando le spese.
La Fondazione ha proposto appello con quattro motivi. Nelle more, con memoria del 14 novembre 2024, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, chiedendo una pronuncia di improcedibilità: Roma Capitale aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per il rinnovo e, con delibera della Giunta Capitolina, aveva autorizzato la sottoscrizione di una nuova concessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte appellante. Il punto di partenza è il principio dispositivo, che la Sezione ritiene applicabile anche al processo amministrativo: la parte è arbitra dell’esercizio dell’azione e può rinunciare all’utilità della decisione quando l’interesse sostanziale è stato soddisfatto.
La conseguenza processuale è enunciata in modo diretto: l’appello è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non esamina quindi i quattro motivi di gravame, perché la sopravvenuta modifica della situazione sostanziale ha reso priva di oggetto la pretesa impugnatoria.
La circostanza rilevante è che l’amministrazione appellata ha riconosciuto in capo all’istante tutti i requisiti necessari al rinnovo della concessione dell’immobile in cui l’ente ha la propria sede e svolge alcune attività. Il riconoscimento ha riguardato anche le condizioni economiche di permanenza nell’uso del bene, ritenute conformi a quanto dovuto. Su questa base la Giunta Capitolina ha autorizzato la stipula di una nuova concessione.
La definizione in rito della causa e l’assenza di opposizione dell’amministrazione costituita integrano i giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di appello. Il dispositivo dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.