Ordinanza sindacale contingibile e urgente illegittima per difetto dei presupposti (TAR Lombardia n. 24 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
I presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti e nella proporzionalità del provvedimento. Non è possibile adottare provvedimenti extra ordinem per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, né in assenza di una assoluta necessità di intervento non rinviabile. La motivazione che si limiti a richiamare genericamente segnalazioni e criticità, senza puntuale rappresentazione dello stato di pericolo attuale, integra difetto di motivazione e di istruttoria. Il rinvio per relationem alla motivazione è ammesso solo verso atti specificamente indicati, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Con ordinanza contingibile e urgente n. 227 del 4 agosto 2023 il Sindaco del Comune di Como ha disposto il divieto di approdo e ormeggio presso il pontile situato nei pressi del porto di S. Agostino per le unità nautiche diverse da quelle adibite ad attività di noleggio con conducente nautico, noleggio da diporto e noleggio occasionale.

Le società ricorrenti, che svolgono attività di locazione di natanti da diporto sul lago di Como, hanno lamentato che il provvedimento impediva lo svolgimento della propria attività e ne hanno domandato l’annullamento, deducendo la violazione dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata accolta in via presidenziale e con ordinanza collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, incentrato sulla insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che l’esercizio del potere extra ordinem richiede una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l’incolumità dei cittadini. Solo a fronte di tale rappresentazione può giustificarsi la deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente.

Sul piano applicativo, il TAR rileva che l’ordinanza impugnata non contiene la richiesta rappresentazione dello stato di pericolo. Essa si limita a richiamare genericamente numerose segnalazioni delle Forze dell’Ordine e dell’Ente di Gestione delle Strutture Portuali, da cui emergerebbero criticità derivanti dall’uso non regolato del pontile e conseguenti problematiche di ordine pubblico e di incolumità. Si tratta, per il Collegio, di formule generiche, inidonee a giustificare l’esercizio del potere extra ordinem.

Il Tribunale respinge anche la tesi difensiva dell’amministrazione circa una presunta integrazione per relationem della motivazione: l’ordinanza non opera rinvio ad alcun atto specificamente indicato, come richiesto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Parimenti ingiustificato è il presupposto dell’impossibilità di fronteggiare la situazione con gli strumenti ordinari: l’ordinanza è carente di motivazione laddove afferma, in modo generico, una inconciliabilità tra l’esigenza di regolamentazione dell’uso del pontile e le tempistiche di approvazione del regolamento per la valorizzazione del demanio lacuale.

Il provvedimento è pertanto viziato per difetto di motivazione e istruttoria. Il secondo motivo è dichiarato assorbito. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata, con condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge, e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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