Ricorso amministrativo e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità e compensazione (TAR Campania n. 3451 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ossia per difetto di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. Ove la vicenda e la sua connotazione lo giustifichino, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in forza di un contratto ponte stipulato nel 2002 e successivamente prorogato. Con il ricorso ha impugnato la nota con cui la Città Metropolitana di Napoli ha comunicato la mancata proroga del Patto Integrativo — che aveva incrementato il corrispettivo chilometrico — a decorrere dal 1° gennaio 2022, nonché la determinazione dirigenziale che aveva disposto una proroga provvisoria dei programmi di esercizio e dei corrispettivi per il solo mese di gennaio 2022.

La Città Metropolitana si è costituita eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione. Nel corso del giudizio sono intervenute ulteriori determinazioni di proroga e, nelle more, l’amministrazione ha adottato provvedimenti che hanno previsto il corrispettivo chilometrico incrementato per gli anni 2022, 2023 e 2024. La ricorrente ha quindi depositato istanza di sopravvenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese, e in vista dell’udienza ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e ritiene che da esse discenda la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento, nel processo amministrativo, del principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso.

Il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, conserva infatti la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Da ciò deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualificata come difetto di una delle condizioni dell’azione. Il Collegio richiama sul punto il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n. 2216, che ha affermato il medesimo principio, fermo restando l’onere del giudice di provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa, per la connotazione e la natura della vicenda, giustificate ragioni per disporne la compensazione per intero tra le parti. Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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