Soppressione del reparto e indennità di trasferimento ai militari (TAR Sardegna n. 241 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del militare disposto a seguito della soppressione o della diversa dislocazione del reparto di appartenenza si qualifica necessariamente come trasferimento d’autorità, in quanto preordinato alla soluzione di un problema insorto per scelta organizzativa dell’Amministrazione e alla tutela di un interesse pubblico. La circostanza che l’Amministrazione abbia invitato il militare a esprimere il gradimento per una nuova sede, o che questi abbia sottoscritto un modulo di accettazione della movimentazione senza oneri, non fa venir meno il connotato autoritativo del trasferimento. In presenza degli altri presupposti di legge, spetta pertanto l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, salvo il limite delle sedi limitrofe previsto dal comma 1-bis per i trasferimenti successivi al 1° gennaio 2013. La dichiarazione di rinuncia preventiva a un’indennità prevista da norma primaria è nulla per contrasto con norma imperativa e non integra remissione del debito ex art. 1236 cod. civ.
Il Fatto
I ricorrenti, militari dell’Aeronautica in servizio presso il Distaccamento di Elmas, sono stati dislocati presso altri Comandi tra il 1° luglio 2013 e il 19 giugno 2016, in conseguenza della soppressione del reparto disposta con provvedimento di riordino della Forza Armata. Nel novembre 2018 hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, l. n. 86/2001. La Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica ha confermato il diniego, qualificando le movimentazioni come trasferimenti a domanda, in ragione della dichiarazione di gradimento della sede resa dagli interessati e dell’accettazione della movimentazione senza oneri per l’Amministrazione.
I militari hanno impugnato la nota di diniego e chiesto l’accertamento del diritto e la condanna del Ministero al pagamento, oltre accessori. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei provvedimenti di impiego, l’irricevibilità per tardività, la prescrizione quinquennale e, nel merito, la remissione del debito ex art. 1236 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari osservando che la posizione dedotta ha natura di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La domanda è quindi qualificabile come azione di accertamento e non investe la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, il che esclude la necessità di impugnare tempestivamente i singoli atti di trasferimento (Cons. Stato, sez. IV, n. 1470 del 2019).
Nel merito, il Collegio aderisce all’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2016: il trasferimento conseguente alla soppressione dell’ente di appartenenza è d’ufficio, perché diretto alla soluzione di un problema insorto per scelta organizzativa dell’Amministrazione. La natura autoritativa non viene meno quando questa abbia invitato il militare a esprimere il gradimento per un’altra sede. Determinante è la causa del movimento necessitato, individuabile nell’interesse pubblico e non in esigenze personali o familiari.
Richiamati i quattro presupposti elaborati dalla giurisprudenza — trasferimento d’autorità per soppressione o dislocazione, distanza superiore a dieci chilometri, cambio di Comune e non contiguità tra le sedi — il Collegio li ritiene integrati. Decimomannu non è Comune confinante con Elmas e le sedi distano più di dieci chilometri; analoga considerazione vale per le destinazioni di Arbus e Bari. La dichiarazione di gradimento rende irretrattabile l’individuazione della sede, ma non incide sul diritto all’indennità, che scaturisce direttamente dalla legge (Cons. Stato, sez. IV, n. 7922 del 2020).
Quanto alla clausola di accettazione senza oneri, il Collegio esclude sia una rinuncia preventiva valida sia una remissione del debito: la fonte primaria conforma il diritto di credito e non ammette forme di abdicazione anteriore alla maturazione del diritto. La rinuncia preventiva a un’indennità di legge è nulla per contrarietà a norma imperativa; dubita inoltre il Collegio della piena consapevolezza della dichiarazione, resa su modulo prestampato predisposto unilateralmente dall’Amministrazione.
L’eccezione di prescrizione è accolta solo in parte. L’indennità è soggetta al termine quinquennale dell’art. 2, comma 1, r.d.l. n. 295/1939, con decorrenza da ogni scadenza mensile successiva al trasferimento. Il primo atto interruttivo è del 15.11.2018, sicché risultano parzialmente prescritti i crediti maturati per i trasferimenti anteriori a tale data. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento del diniego, accertamento del diritto e condanna del Ministero al pagamento, oltre interessi legali e senza rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Nota della Redazione
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