Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 5568 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dell’appellata di non avere più interesse alla realizzazione dell’opera oggetto del giudizio determina la carenza di interesse alla decisione. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, con annullamento della sentenza appellata senza rinvio. L’appello proposto avverso tale sentenza va dichiarato a sua volta improcedibile per sopravvenuta mancanza dell’oggetto, restando assorbita ogni altra censura. La regola opera anche quando la parte abbia reso una mera informazione su un fatto sopravvenuto, senza esplicita rinuncia agli atti.

Il Fatto

Il Comune appellante chiede la riforma della sentenza con cui il TAR Calabria ha accolto il ricorso della società di infrastrutture di telecomunicazioni, annullando due provvedimenti di annullamento in autotutela. Il primo atto aveva travolto la dichiarazione del titolo unico autorizzatorio in autocertificazione per la realizzazione di un impianto multi gestore; il secondo aveva annullato lo stesso titolo per asserite carenze documentali. Il primo giudice aveva ritenuto fondata la censura di violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, per difetto di uno specifico interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità.

In appello il Comune articola sette motivi, tra cui l’inammissibilità del ricorso di primo grado per decorrenza dei termini e l’omessa pronuncia su questioni di merito. La Sezione accoglie l’istanza cautelare e fissa l’udienza di merito. In vista della discussione l’appellata rappresenta che l’operatore destinato a utilizzare l’impianto ha comunicato di non avere più interesse, donde la propria sopravvenuta mancanza di interesse alla realizzazione dell’opera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione dell’appellata secondo cui non sussiste più alcun interesse alla realizzazione dell’impianto. Da tale sopravvenienza il Consiglio di Stato fa discendere una pluralità di effetti processuali consequenziali, tutti fondati sulla caduta dell’interesse sostanziale che sorreggeva la lite.

Il primo effetto riguarda il giudizio di prime cure: il ricorso introduttivo diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il secondo investe la sentenza appellata, che viene annullata senza rinvio. Il terzo concerne il giudizio di appello, dichiarato improcedibile perché ne è venuto meno l’oggetto.

Il percorso argomentativo è lineare e non si addentra nell’esame dei motivi di gravame. La Corte richiama il proprio orientamento in materia, citando Cons. Stato, Sez. V, n. 5356/2025, a conferma che la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso e la caducazione della decisione di primo grado.

La circostanza che l’appellata abbia qualificato la propria comunicazione come mera informazione su un fatto sopravvenuto, senza esplicita rinuncia agli atti, non muta l’esito. Ciò che rileva non è la forma della dichiarazione, ma l’oggettiva cessazione dell’interesse sostanziale, che priva di contenuto la pretesa fatta valere in giudizio.

Le spese di entrambi i gradi sono compensate per la sussistenza di giusti motivi, individuati nella particolarità della sopravvenienza che ha inciso sulla definizione della controversia. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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