Prescrizione decennale interrotta dalla domanda giudiziale del debitore (Cons. Stato n. 5567 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare dovuto dai produttori lattieri non costituisce una prestazione periodica, ma una misura a carattere patrimoniale imposta per salvaguardare il sistema delle quote latte sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Ad esso si applica pertanto il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., e non quello quinquennale dell’art. 2948 cod. civ.. È inapplicabile il termine quadriennale dell’art. 3, comma 1, Reg. CE n. 2988/1995, che disciplina le azioni giudiziarie conseguenti alle irregolarità lesive del bilancio dell’Unione: nel sistema delle quote latte la tutela del bilancio è assicurata dagli Stati mediante reintegrazione del fondo, con recupero a carico delle autorità nazionali. Il combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945 cod. civ. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria, purché l’amministrazione si costituisca a difesa del proprio atto ribadendo la pretesa creditoria.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte, assoggettata al regime delle quote latte, riceveva dall’agente della riscossione un’intimazione di pagamento di € 26.789,80 per l’annata lattiero-casearia 2000/2001. Proponeva ricorso al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che con la sentenza n. 1169 del 21 novembre 2022 respingeva l’eccezione di intervenuta prescrizione del debito e, in parte impugnatoria, annullava gli atti.
L’azienda appellava la sola statuizione sulla prescrizione. Sosteneva che i contenziosi richiamati dall’amministrazione non fossero idonei a interrompere il decorso, essendo stati radicati dalla parte debitrice, e che il credito fosse comunque soggetto al termine quadriennale del Reg. CE n. 2988/1995. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e l’agente della riscossione resistevano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento maggioritario che qualifica il prelievo supplementare come misura patrimoniale applicata sul presupposto dello sforamento individuale, e non come debito da pagarsi periodicamente. Da qui l’inapplicabilità dell’art. 2948 cod. civ. e l’operatività del termine ordinario dell’art. 2946 cod. civ., confermato dal richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 11050 del 2023 e a Cons. Stato, Sez. III, n. 2730 del 2022.
Il Consiglio di Stato esclude poi il termine breve europeo. Il Reg. CE n. 2988/1995 contempla la prescrizione delle azioni giudiziarie e non dei crediti azionati in via amministrativa con modalità autoritative. Il suo presupposto applicativo è un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione, evenienza che non ricorre nella materia in esame: a decorrere dalla campagna 2003/2004 il legislatore unionale ha previsto una responsabilità diretta degli Stati, trattenendo le somme dovute dal FEAGA mediante decurtazione degli aiuti destinati alla politica agricola comune. La distinzione tra i due profili è evidenziata dalla Corte di Giustizia, Sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15. La norma unionale fissa inoltre un termine minimo, non massimo, con salvezza dei termini più lunghi previsti dal diritto interno.
Quanto all’interruzione della prescrizione, la Sezione conferma il proprio orientamento, da ultimo espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 1803 del 2025 e n. 1519 del 2025, secondo cui gli artt. 2943, comma 1, e 2945 cod. civ. si applicano anche ove l’azione sia stata proposta dal debitore in forma impugnatoria. Il dato letterale della norma ricollega l’effetto interruttivo alla sola notificazione dell’atto introduttivo, senza indicare il soggetto che lo inizia. La ratio è quella di sospendere il meccanismo prescrizionale finché l’accertamento dell’an o del quantum resta sub iudice. Tale lettura si attaglia alla struttura impugnatoria del giudizio amministrativo, che segue l’esercizio autoritativo del potere, e alla giurisdizione esclusiva con cognizione estesa all’intero rapporto.
Nel caso concreto i giudizi richiamati dal primo giudice riguardano la medesima annata e l’amministrazione vi era parte costituita. Il termine decennale ha quindi ripreso a decorrere dalla definizione di quei giudizi: rispetto alla cartella notificata il 19 ottobre 2021 non è decorso né il termine ordinario né quello relativo agli interessi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni