Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso in appello (Cons. Stato n. 1320 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante dal venir meno del presupposto su cui si fondava la pretesa azionata, determina l’improcedibilità del ricorso e non la sua reiezione nel merito. Quando la sentenza presupposta, oggetto di separato appello, viene riformata e riconosce la legittimità dei provvedimenti che l’originaria ricorrente assumeva illegittimi, la parte perde il titolo a conseguire il diverso provvedimento richiesto. Il giudice d’appello che accerti tale evenienza deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, senza scrutinio delle censure originarie. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni questione di ammissibilità e tardività del ricorso.
Il Fatto
La società appellante, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, aveva indetto una procedura ristretta per un accordo quadro, suddivisa in più lotti con vincolo di aggiudicazione non superiore a tre a livello nazionale. Il raggruppamento appellato risultava aggiudicatario di tre lotti di maggior valore. A seguito di rideterminazione dei punteggi e di successivi contenziosi, il raggruppamento chiedeva lo scorrimento sul lotto 25, deducendo il proprio diritto a un nuovo lotto in luogo di quelli oggetto di annullamento.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso nei sensi di motivazione. La società appellante impugnava la decisione, censurando l’ammissibilità del ricorso, la genericità dei motivi e la tardività dell’impugnazione dell’aggiudicazione del lotto 25. Nelle more, un separato appello avverso la sentenza presupposta veniva definito dalla stessa Sezione con la sentenza n. 8133 del 21 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione concentra la decisione sull’effetto della sopravvenuta definizione del contenzioso pregiudiziale. Con la sentenza n. 8133 del 21 ottobre 2025 la Sezione aveva accolto gli appelli proposti avverso la sentenza del TAR Lazio n. 20857 del 2024 e, in riforma, aveva respinto il ricorso di primo grado, riconoscendo la legittimità delle aggiudicazioni dei lotti 9 e 10 in favore del raggruppamento appellato.
Il venir meno del presupposto annullatorio determina una conseguenza diretta sull’interesse azionato. Il raggruppamento conserva l’aggiudicazione del lotto 9, di maggior valore, e ha così raggiunto il numero massimo di aggiudicazioni consentite dal vincolo di gara. Non ha più alcun titolo a pretendere l’aggiudicazione del lotto 25 né la revoca dell’aggiudicazione alla controinteressata.
La Corte qualifica quindi l’esito in termini di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, non di rigetto nel merito. L’accertamento di tale sopravvenienza assorbe le censure sull’ammissibilità, sulla genericità e sulla tardività del ricorso, che restano assorbite. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso viene dichiarato improcedibile.
Quanto alle spese, la Sezione rileva la complessità della vicenda processuale, attestata dalla pluralità di contenziosi, e dispone l’integrale compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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