Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Abruzzo n. 323 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto di interesse. Il venir meno dell’interesse a ricorrere costituisce causa di improcedibilità che il giudice amministrativo rileva ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento nel merito delle censure, ma si fonda sulla sola sopravvenienza processuale. La compensazione delle spese consegue alla peculiarità della vicenda e alla cessazione della materia per fatto della parte. La pronuncia definisce il giudizio anche rispetto ai motivi aggiunti, che seguono la sorte del ricorso introduttivo.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una casa di cura privata accreditata, ha impugnato la nota con cui l’A.S.L. territorialmente competente aveva assegnato l’attività ispettiva sulle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla struttura a propri dipendenti, anziché a un organismo di controllo interaziendale. La ricorrente ha dedotto che le verifiche fossero riservate, per la normativa regionale, ai Nuclei Operativi di Controllo formalmente costituiti dalla Regione sulla base delle designazioni delle quattro AA.SS.LL. abruzzesi.

Con i motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione a una successiva delibera aziendale, di contenuto analogo, e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo della Regione di acquisire le nuove designazioni e di formalizzare le nomine. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della memoria con cui parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio. La dichiarazione proveniente dalla parte che ha introdotto il ricorso assume rilievo dirimente, perché incide sull’interesse a ricorrere, che costituisce condizione dell’azione e deve permanere per tutta la durata del processo.

Su questa base il Tribunale qualifica il ricorso e i motivi aggiunti come improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità, e non scende all’esame delle censure di legittimità articolate avverso gli atti impugnati.

La pronuncia non contiene alcun accertamento in ordine alla correttezza della composizione del Nucleo operativo di controllo né alla competenza dell’A.S.L. rispetto alle verifiche ispettive. La questione sostanziale, pur prospettata, resta così non esaminata: l’improcedibilità opera sul piano processuale e assorbe ogni valutazione sul merito.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., in ragione dell’esito della controversia e della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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