Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per rilascio del titolo (TAR Lombardia n. 2560 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il sopravvenuto rilascio del titolo edilizio in sanatoria, che elimina le ragioni poste a fondamento del diniego impugnato, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La relativa declaratoria non richiede l’esame nel merito dei motivi, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia di annullamento. La circostanza che le parti concordino sull’esito non trasforma il giudizio in una decisione di merito: il Collegio si limita a prendere atto del venir meno dell’interesse. La compensazione delle spese segue l’andamento complessivo della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il diniego opposto dal Comune alla pratica edilizia presentata per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, per le opere di urbanizzazione realizzate in variante nell’ambito del Piano di lottizzazione. Unitamente al diniego era stata impugnata la diffida al ripristino dello stato dei luoghi del comparto. In sede cautelare la domanda di sospensione era stata respinta.
Nelle more del giudizio la società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, per l’avvenuto rilascio del titolo edilizio in sanatoria e per l’intervenuta estinzione della medesima società, cancellata dal Registro delle Imprese. Il Comune ha concordato con tale richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della segnalazione congiunta dei difensori in ordine all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il dato dirimente è il superamento delle ragioni che avevano giustificato l’originario diniego di sanatoria, cui ha fatto seguito il rilascio del permesso di costruire n. 14/2022. L’atto ampliativo sopravvenuto incide direttamente sull’utilità perseguita con l’impugnazione.
Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito. L’interesse alla pronuncia di annullamento, che costituisce condizione dell’azione, è venuto meno per effetto del soddisfacimento della pretesa sostanziale. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni valutazione sui motivi di ricorso.
La decisione non si spinge quindi all’esame delle censure di violazione di legge e di eccesso di potere, né alla qualificazione del diniego opposto dall’Amministrazione. Il Collegio si limita a rilevare il sopravvenuto difetto di interesse e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione tra le parti, avuto riguardo al complessivo andamento della controversia. La statuizione riflette l’assenza di soccombenza sostanziale, essendo l’esito processuale determinato da fatti sopravvenuti e non da un accertamento di illegittimità dell’atto impugnato.
Nota della Redazione
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