Sei scatti stipendiali inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Sicilia n. 2341 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce agli appartenenti all’Arma dei carabinieri il diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. La sostituzione della disposizione originaria ad opera dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e la successiva abrogazione di quest’ultima per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determinano la reviviscenza della previsione iniziale. I richiami normativi alla disposizione sostituita si intendono riferiti alla nuova disciplina, ancorché la formale intestazione della norma resti quella originaria. Il beneficio spetta anche in caso di congedo a domanda, con rivalutazione e interessi dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.

L’INPS si è costituita con atto di mera forma, contestando in sostanza l’applicabilità della disposizione per effetto delle vicende abrogative che avevano interessato la norma richiamata. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 26 giugno 2024 e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando integralmente le ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Consiglio di Stato, II, n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 e le conseguenze sul richiamo contenuto nell’art. 6-bis.

Secondo l’orientamento recepito, la disposizione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di tale norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce la reviviscenza della formulazione iniziale: il contenuto precettivo originario è venuto meno per effetto della sostituzione e non può riemergere per il solo fatto che la disciplina sostitutiva sia stata a sua volta abrogata.

Ne deriva che tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, devono intendersi effettuati alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Analoga conclusione vale per il riferimento all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987: il richiamo ivi contenuto a una disposizione abrogata risulta tamquam non esset.

Il Collegio richiama inoltre la sentenza del CGA n. 1329 del 2022, che ha circoscritto l’ambito applicativo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981, tra cui l’Arma dei carabinieri, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. Quanto alla tempestività della domanda, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019 consente di ritenere tempestiva l’istanza.

Il ricorso è quindi accolto. L’INPS è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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