Commissione concorsuale e giudizio finale su tutti i candidati (TAR Toscana n. 1214 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La commissione di una procedura concorsuale per la chiamata di professore di prima fascia deve esprimere il giudizio finale di idoneità o non idoneità con riferimento a tutti i candidati, e non soltanto a quello prescelto. L’indicazione del solo candidato idoneo non consente di desumere a contrario la non idoneità degli altri, quando i giudizi analitici sui titoli didattici, scientifici e pubblicistici siano stati espressi in termini positivi per tutti. Il rettore che rilevi un vizio di contraddittorietà e carenza di motivazione del verbale non esercita un’indebita ingerenza nella discrezionalità tecnica della commissione, ma ne accerta l’incompletezza rispetto ai criteri di massima già fissati. Lo scioglimento della commissione e la nomina di una nuova in diversa composizione sono legittimi quando i lavori non siano stati conclusi nei termini e non sia possibile approvarne gli atti, con salvezza dei soli verbali di fissazione dei criteri di valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di un ateneo, partecipava alla procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia nel settore IUS/10. Con un primo decreto rettorale la commissione approvava gli atti dichiarando idonei tre candidati; con un secondo decreto, in autotutela, il rettore annullava il precedente e dichiarava idoneo il solo ricorrente. Sui ricorsi incrociati, il TAR annullava entrambi i decreti e prescriveva la rinnovazione delle operazioni di valutazione secondo i criteri di massima già dettati, escludendo la necessità di una commissione in diversa composizione.
La commissione, reintegrata nella composizione originaria, dopo reiterate proroghe individuava a maggioranza quale unico idoneo il ricorrente, senza motivare sull’idoneità o non idoneità degli altri due candidati. Il rettore rilevava il vizio, assegnava un termine per integrare i giudizi e, non essendo intervenuta alcuna integrazione, disponeva lo scioglimento della commissione, annullando gli atti prodotti salvo i verbali sui criteri, e invitava alla nomina di una nuova commissione. Da qui il ricorso per ottemperanza e, in subordine, per annullamento, poi integrato da motivi aggiunti avverso i decreti di nomina della nuova commissione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’azione di ottemperanza con sentenza non definitiva e affronta nel merito quella di annullamento. Quanto al primo motivo, il ricorrente lamenta che la nota rettorale si sia ingerita nella discrezionalità tecnica della commissione, imponendo un modello di giudizio non richiesto dal Regolamento di Ateneo. La Sezione ritiene invece che la nota si sia limitata a constatare l’incompletezza del verbale: a fronte della piena idoneità riconosciuta al ricorrente, nulla era stato detto sugli altri due candidati, i cui giudizi analitici non erano affatto negativi e in alcuni casi risultavano del tutto equivalenti.
Il Collegio richiama il principio immanente alla materia concorsuale secondo cui il giudizio finale deve essere articolato per tutti i partecipanti. La tesi della desumibilità a contrario della non idoneità è respinta: in un contesto di valutazione complessivamente positiva per tutti e tre i candidati, l’inidoneità non può ricavarsi per implicito. Il verbale successivo, emesso in risposta alla nota rettorale, si era limitato a confermare la preferenza per il ricorrente, senza sciogliere l’ambiguità di fondo dei giudizi finali.
Sul secondo motivo, relativo all’annullamento di tutti i verbali salvo i primi due, la Sezione richiama le precisazioni della sentenza non definitiva n. 364 del 2024: la rimessione della procedura a una commissione in nuova composizione giustifica il travolgimento degli atti in cui la vecchia commissione ha svolto giudizi valutativi, non più efficaci. I verbali intermedi non hanno valenza provvedimentale autonoma e perdono utilità una volta disposta la sostituzione. La salvezza dei soli verbali sui criteri di massima risponde all’esigenza di fissarli prima della conoscenza dei concorrenti, evenienza ormai non più realizzabile.
Il richiamo all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 è ritenuto inutile, difettando atti decisori e un affidamento tutelabile. Quanto alla nomina della nuova commissione, il Tribunale osserva che la statuizione della sentenza annullata escludeva una composizione diversa solo in via interpretativa, mentre una nuova commissione, nominata a composizione mutata, vigente il regolamento, non contraddice alcuna statuizione. Assorbita l’eccezione di inammissibilità del cumulo di azioni, data la previsione dell’art. 32, primo comma, c.p.a.: ricorso e motivi aggiunti, incentrati su invalidità derivata, sono infondati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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