La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone l’improcedibilità del ricorso (TAR Abruzzo n. 120 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente dispone della propria azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione del ricorso. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La compensazione integrale delle spese è disposta in presenza di giusti motivi, anche in ragione della richiesta espressa della parte resistente.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un bar con dehors nel centro del Comune resistente. Il SUAP comunica l’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana sui dehors e invita i concessionari di strutture esistenti a presentare nuova istanza, con autocertificazione di conformità e termine di dodici mesi per l’adeguamento ai sensi dell’art. 54, comma 4. La società presenta istanza il 17 gennaio 2018; il SUAP riscontra chiedendo il permesso di costruire e la documentazione integrativa, che la ricorrente trasmette il 18 settembre 2018 senza ottenere risposta. Nel settembre 2019 la Polizia Locale diffida la società a rimuovere il dehors e a cessare la somministrazione; il SUAP rigetta l’istanza per altezza di gronda superiore al massimo consentito e carenza della distanza minima per il passaggio pedonale.
La società impugna i provvedimenti deducendo violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. Il decreto monocratico sospende gli atti; l’ordinanza cautelare respinge l’istanza. Con nota del 13 marzo 2024 la ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso e il Comune aderisce, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Entro questo perimetro la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In tale evenienza il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione, anche in ragione della richiesta espressa del Comune resistente. La sentenza è eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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