La decadenza dagli incentivi richiede verifiche fattuali e non mere congetture (Cons. Stato n. 1869 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di decadenza dagli incentivi energetici non è riconducibile all’annullamento d’ufficio e conserva natura di atto vincolato di accertamento della mancanza dei requisiti oggettivi originari, con la conseguenza che non è integralmente applicabile l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Gestore, tuttavia, è tenuto a svolgere le verifiche fattuali che le proprie competenze tecniche gli consentono, anche senza preavviso ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011: l’effetto sorpresa è funzionale all’accertamento empirico e non può risolversi in un procedimento costruito “a tavolino”. Il ricorso a simulazioni, letteratura scientifica e dati statistici può completare lacune non altrimenti colmabili, ma non sostituisce le verifiche possibili e doverose. La spiegazione alternativa fornita dall’operatore in sede procedimentale integra esercizio delle garanzie difensive e non costituisce condotta ostativa al controllo.

Il Fatto

Il Gestore dei servizi energetici disponeva la decadenza dalle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico, all’esito di un sopralluogo che aveva rilevato la presenza di un cavo proveniente da un impianto limitrofo, ritenuto idoneo a incrementare la produzione energetica rispetto alle stime progettuali. L’operatore impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, che accoglieva alcune censure, ravvisando il mancato bilanciamento degli interessi imposto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e l’inconferenza del richiamo alla condotta ostativa della società.

Il Gestore interponeva appello, sostenendo l’inapplicabilità della novella del 2020 per essere il procedimento avviato in epoca anteriore e la natura necessitata del potere di decadenza. La società resistente proponeva ricorso incidentale condizionato, eccependo il formarsi del giudicato interno e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ambito applicativo dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, come novellato dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020, e del rinvio all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Rileva che il provvedimento impugnato aveva escluso l’applicabilità della novella autoqualificandosi come atto distinto dall’annullamento d’ufficio, confondendo l’assimilazione tra i due poteri con l’omologazione dei loro presupposti.

Sul punto la decisione richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, in linea con l’Adunanza plenaria n. 18 del 2020, secondo cui la decadenza non è assimilabile all’autotutela perché non si fonda sul riesame del provvedimento di ammissione, ma sulla verifica dei requisiti dichiarati dall’istante. Resta dunque un atto vincolato di accertamento, rispetto al quale esulano le caratteristiche degli atti di secondo grado. Anche la pronuncia di Sez. II n. 640 del 2023, invocata dalla società, conferma tali principi. Il rispetto del termine di diciotto mesi, correttamente computato, priva comunque la questione di rilievo.

Il fulcro della decisione è il difetto di istruttoria. Il Collegio osserva che la ricostruzione del Gestore attribuisce coloritura di anomalia a dati da sempre in suo possesso, già sottoposti alla sua attenzione almeno per le annualità oggetto dei procedimenti monitori. A fronte della presenza del cavo, documentata fotograficamente, il gruppo di verifica non ha accertato da dove provenisse né dove confluisse, né ha coinvolto il titolare dell’impianto limitrofo. Neppure l’impianto di raffreddamento, provato documentalmente, è stato oggetto di controllo. L’intera ricostruzione si basa su mere congetture.

Il Collegio chiarisce che la facoltà di sopralluogo senza preavviso risponde all’esigenza di garantire verifiche fattuali, ma perde significatività ove tali verifiche non siano effettuate, trasmodando in violazione delle garanzie di difesa. Il richiamo all’ingente carico di lavoro non giustifica provvedimenti privi di adeguato supporto motivazionale, tanto più che il Gestore, inadempiente nei pagamenti, ben avrebbe potuto approfondire le evidenze già disponibili.

Quanto alla pretesa condotta ostativa, la sentenza condivide il ragionamento del primo giudice: fornire una spiegazione alternativa non equivale a osteggiare gli accertamenti, ma ad avvalersi delle proprie garanzie difensive. L’appello è quindi respinto e il ricorso incidentale condizionato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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