Decadenza dall’equo indennizzo e dies a quo della conoscibilità dell’infermità (TAR Calabria n. 1226 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale per la presentazione della domanda di equo indennizzo, previsto dall’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 461/2001, decorre dal momento in cui il dipendente abbia avuto percezione esatta della natura e della gravità dell’infermità e della sua incidenza sulle normali occupazioni, non dalla mera conoscenza della patologia né dalla successiva acquisizione della documentazione clinica di dettaglio. La decadenza matura quando l’istante, in base a indici oggettivi e alle nozioni comuni integrate da eventuali diagnosi, era in grado di conoscere la menomazione e la sua origine. La data di deposito dell’istanza è provata dalla timbratura di ricezione apposta dal pubblico agente, assistita dalla fede privilegiata e presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell’art. 479 cod. pen.; essa prevale sulla diversa data dedotta dalla parte. Accertata la decadenza, resta assorbito ogni profilo di merito relativo all’eziologia della patologia e al sindacato del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha agito per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, chiedendo l’annullamento del decreto di diniego, del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio e del processo verbale della Commissione medica ospedaliera.
Il Comitato aveva escluso la dipendenza da causa di servizio della malattia coronarica multivascolare, trattata con angioplastica e stent, non ravvisando i fattori di rischio extraprofessionali dedotti. Il ricorrente ha censurato l’individuazione del dies a quo del termine semestrale e l’acritica recezione del parere, invocando un sindacato di merito del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dall’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 461/2001, che impone la presentazione della richiesta entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ovvero da quando si è verificata la menomazione.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto — tra cui Cons. Stato Sez. V n. 1994 del 1998, Cons. Stato Sez. VI n. 2677 del 2010, Cons. Stato Sez. IV n. 3703 del 2020 e Cons. Stato Sez. II n. 1901 del 2022 — il Tribunale ribadisce che il termine decorre dalla conoscibilità oggettiva della menomazione, non dalla conoscenza dell’esatta situazione clinica, la quale non può protrarre a tempo indeterminato la decadenza.
Il Collegio ritiene ragionevole individuare il dies a quo nella data delle dimissioni ospedaliere, ma osserva che l’istanza risulta depositata in data diversa e successiva rispetto a quella dedotta dal ricorrente: la timbratura di ricezione del comandante di Stazione attesta una data di protocollo che, computando il termine anche dal momento più favorevole, conduce comunque alla decadenza. A tale attestazione il Tribunale riconosce fede privilegiata, essendo presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 cod. pen.
Respinta è anche la tesi secondo cui la piena conoscenza sarebbe maturata solo con l’acquisizione della cartella clinica: la stessa ricostruzione dell’istante dimostra che egli aveva già piena consapevolezza del proprio stato di salute in epoca anteriore, essendo la prima istanza riconducibile a quella fase. La documentazione successiva ha aggiunto solo dettagli a un quadro già noto.
Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, involgente profili di fatto non esaminabili una volta accertata la decadenza. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarietà della vicenda sul computo del termine.
Nota della Redazione
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