Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Campania n. 4308 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente attesta di non avere più interesse alla decisione del ricorso, pur se priva delle formalità prescritte dall’art. 84, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. per la rinuncia agli atti, integra il venir meno di una condizione dell’azione. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito. La sopravvenienza di un autonomo ricorso avverso il provvedimento definitivo rende priva di utilità la decisione sull’atto endoprocedimentale impugnato. La pronuncia in rito giustifica la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di aree site nel Comune di Bacoli, hanno impugnato la deliberazione di Giunta comunale con cui è stato recepito il Piano Urbanistico Comunale e respinta l’osservazione proposta per la riqualificazione del lotto. Dinanzi al TAR Campania hanno dedotto vizi procedimentali e motivazionali, tra cui il tardivo esame delle osservazioni rispetto al termine fissato dalla normativa regionale di settore.
Il Comune si è costituito e ha depositato gli atti del procedimento. In corso di causa le ricorrenti hanno depositato una memoria con cui hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo impugnato con separato ricorso la deliberazione consiliare di approvazione definitiva del piano. All’udienza la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la portata dell’atto depositato dalle ricorrenti. La richiesta, osserva il Tribunale, non rispetta le formalità richieste dall’art. 84 cod. proc. amm. per una rituale rinuncia al ricorso. Ciò nondimeno essa attesta il venir meno di una condizione dell’azione, segnatamente dell’interesse a ricorrere.
Il principio è ricavato dal precedente Cons. Stato, Sez. V, n. 5457 del 2015, richiamato a sostegno della qualificazione dell’atto come causa di improcedibilità. La distinzione tra rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse rileva sul piano degli effetti processuali e consente al giudice di definire il giudizio senza scrutinio del merito.
La ragione dell’esito è coerente con il quadro fattuale: l’impugnazione separata dell’atto conclusivo del procedimento di pianificazione priva di utilità la decisione sull’atto endoprocedimentale. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La definizione in rito giustifica infine la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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