Terapia ABA nei LEA e obbligo della ASL di erogarla o rimborsarla (TAR Calabria n. 1368 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo A.B.A. (Applied Behavior Analysis) rientra tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità del 2018, in attuazione della legge n. 134/2015. La giurisdizione sulla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o regionale spetta al giudice amministrativo, in sede esclusiva, anche quando l’amministrazione ometta di provvedere sulla richiesta dell’interessato. L’azienda sanitaria è tenuta a garantire l’effettiva erogazione delle prestazioni prescritte, direttamente presso centri specializzati o indirettamente mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia. Il rimborso delle spese già sopportate costituisce attuazione della prestazione di risultato riconosciuta nei LEA. Il danno non patrimoniale non è configurabile quando la famiglia abbia autonomamente assicurato al minore le terapie necessarie.
Il Fatto
Al minore figlio dei ricorrenti è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Sanitaria di Crotone, con prescrizione di riabilitazione logopedica e di neuropsicomotricità, da attuarsi preferibilmente con metodologia A.B.A.. Diagnosi e piano di cura sono stati confermati dal Servizio di Neuropsichiatria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.
I genitori hanno chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone l’erogazione della terapia, senza ricevere risposta. Il Tribunale di Crotone ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. I ricorrenti hanno quindi agito per il silenzio-rifiuto, chiedendo la condanna all’erogazione delle cure, in via subordinata il rimborso delle spese, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’orientamento di Cass. Civ., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1781: la domanda di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, là dove sia richiesta l’intermediazione di un provvedimento, da ravvisarsi anche nell’omissione provvedimentale sulla richiesta dell’interessato.
Nel merito, il Collegio rileva che la stessa azienda intimata aveva individuato il metodo A.B.A. come proposta terapeutica per il minore. Se è vero che tale metodo non è l’unico idoneo rispetto alla patologia, è altrettanto vero che esso è quello prescritto dalla struttura pubblica.
La giurisprudenza ha chiarito che il metodo A.B.A. rientra nei livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità. Deve perciò essere garantito l’effettivo trattamento, anche mediante erogazione indiretta e strumentale, per realizzare la prestazione di risultato riconosciuta nei LEA. Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708 e TAR Calabria, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 424.
Le domande sono pertanto fondate. Il Collegio accerta l’obbligo dell’azienda di fornire, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, le prestazioni prescritte, in forma diretta presso centri specializzati A.B.A. o indiretta mediante rimborso. Non ritiene invece necessaria, allo stato, la condanna al pagamento di una somma in caso di inadempimento, essendo disponibile il rimedio dell’ottemperanza.
Quanto al danno non patrimoniale, è documentato che la famiglia ha autonomamente acquistato le terapie: mancano quindi i presupposti fattuali del pregiudizio. È invece accolta la domanda di rifusione delle spese sopportate, quantificate in € 39.078,40 per il periodo da gennaio 2022 a gennaio 2025, oltre interessi al saggio legale.
Nota della Redazione
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