Accesso agli atti della selezione interna spetta anche al candidato non utilmente (TAR Campania n. 4306 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali e para-concorsuali, il candidato che vi abbia preso parte è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’accesso a tutti gli atti della selezione, comprese le domande, i titoli esibiti dagli altri concorrenti, i verbali e le schede di valutazione. La circostanza che l’istante non si sia collocato in posizione utile alla nomina non giustifica alcuna limitazione del diritto di accesso alla sola documentazione concernente la propria valutazione. Partecipando alla selezione, i concorrenti hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; gli atti acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti e deve escludersi in radice l’esigenza di riservatezza a tutela di terzi. Ne consegue che i concorrenti non assumono, di regola, la veste di controinteressati nel giudizio ex art. 116 c.p.a. volto all’ostensione, salvo concrete esigenze di tutela di dati sensibili.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Comune di Napoli, ha partecipato a una procedura comparativa interna di progressione verticale da Categoria C a Categoria D, indetta in applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021. Collocato tra gli idonei ma non in posizione utile alla nomina, con istanze del 2, 7 aprile e 3 maggio 2023 ha chiesto, ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, visione ed estrazione di copia degli atti e dei titoli prodotti dagli altri candidati, per verificare l’eventuale erronea valutazione dei loro titoli.
L’Amministrazione ha riscontrato solo parzialmente, limitando l’ostensione ai soli atti inerenti la valutazione personale dell’istante, sul presupposto della sua non utile collocazione in graduatoria. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego parziale, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna al rilascio di copia conforme, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio, sciogliendo la riserva formulata con l’ordinanza collegiale n. 1570/2025, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che precedono il ricorrente in graduatoria. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, salvo casi eccezionali quali le informazioni psico-attitudinali ex art. 25 legge n. 241/1990, i concorrenti non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio sull’accesso.
Nel merito, la Sezione ritiene fondato il ricorso. Le domande e i documenti dei candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli elaborati di una selezione pubblica costituiscono atti rispetto ai quali va esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi. La partecipazione alla procedura implica infatti l’accettazione di una competizione basata sulla comparazione dei valori di ciascuno.
Il Collegio qualifica come illegittimo il presupposto del diniego opposto dal Comune. Il fatto che l’istante non si sia collocato in posizione utile non consente di comprimere il suo diritto di accesso alla sola documentazione personale. Rileva infatti la latitudine ampia del diritto all’ostensione degli atti della selezione, riconosciuta anche al concorrente escluso o non vincitore, indipendentemente dal carattere strumentale della conoscenza rispetto a una futura azione giudiziale.
La verifica della corretta valutazione dei titoli altrui può determinare la riduzione del punteggio loro assegnato e la modifica della graduatoria di merito: ciò fonda un interesse concreto e attuale all’accesso. Il Tribunale accerta pertanto il diritto del ricorrente e ordina al Comune di Napoli di consentire l’ostensione nel termine perentorio di quaranta giorni, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
Nota della Redazione
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