Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Emilia-Romagna n. 242 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentata dalla parte ricorrente e non contestata dalle amministrazioni intimate, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito preclude l’esame delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere, restando la decisione limitata alla declaratoria processuale. L’integrale compensazione delle spese processuali consegue alla peculiarità dell’esito e all’adesione delle parti intimate all’istanza della ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato il verbale della Conferenza di Servizi del 4 giugno 2020, adottato nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi della legge regionale n. 26/2004 e del regolamento regionale n. 1/2012, relativo al progetto di ammodernamento di una centrale termoelettrica. Unitamente al verbale erano stati gravati la richiesta di integrazioni dell’ARPAE del 26 giugno 2020 e gli atti connessi.

Le amministrazioni intimate si erano costituite eccependo l’infondatezza del gravame. In prossimità della trattazione nel merito, il difensore della ricorrente ha depositato nota con cui ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. L’Azienda USL di Ferrara e l’ARPAE hanno aderito all’istanza, anche sul punto delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la questione non riguardava il merito delle censure articolate nel ricorso, ma la permanenza dell’interesse a una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati. La ricorrente ha essa stessa dichiarato il venir meno di tale interesse.

Su questa premessa il Tribunale ha applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La norma opera sul piano processuale e assorbe ogni valutazione di merito, rendendo superfluo l’esame delle doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.

La conformità della decisione all’istanza della ricorrente, unita all’adesione espressa delle amministrazioni intimate, ha escluso profili di contrasto sul presupposto processuale. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese, l’esito della lite ha giustificato l’integrale compensazione, in coerenza con la richiesta formulata dalla stessa parte ricorrente e condivisa dalle altre parti costituite. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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