Ottemperanza e conversione del rito (TAR Toscana n. 1523 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un’autorizzazione paesaggistica per difetto di motivazione non conforma il potere amministrativo, che resta integro nel suo riesercizio. Il provvedimento adottato dopo il giudicato, se sorretto da motivazione autonoma e argomentata, non integra violazione o elusione del giudicato, ma costituisce esercizio del potere da valutare nel merito. In tal caso il giudice dell’ottemperanza, rigettata l’azione di nullità, deve disporre la conversione del rito speciale in quello ordinario di cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm., per decidere la domanda di annullamento proposta in via subordinata. La condanna alle spese contenuta nella sentenza ottemperanda è eseguibile decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal TAR Toscana l’annullamento, con sentenza di sezione n. 295/2024, della prescrizione con cui la Soprintendenza imponeva l’allocazione dell’impianto fotovoltaico sulle coperture dei capannoni industriali. Il giudice aveva ravvisato il difetto di motivazione del parere vincolante, che non si confrontava con le obiezioni tecniche della società su vetustà degli edifici e rischio di incendio, né spiegava l’incompatibilità dell’impianto a terra con il vincolo paesaggistico.

Dopo l’annullamento la Soprintendenza ha reso un nuovo nulla osta, che ha confermato la medesima prescrizione di collocazione sui tetti. La società ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato, in via subordinata l’annullamento del nuovo provvedimento, oltre all’esecuzione della condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto l’effetto conformativo della sentenza ottemperanda, individuandolo nel passaggio in cui si afferma che, per effetto dell’annullamento, le amministrazioni devono esercitare nuovamente il potere di autorizzazione esprimendosi motivatamente, senza che possa ritenersi imposto l’accoglimento del progetto.

Su questa base il Collegio esclude che l’annullamento per vizio motivazionale abbia determinato vincoli conformativi. Il potere viene restituito alla pubblica amministrazione in modo sostanzialmente integro. Il nuovo nulla osta, che pure conferma la prescrizione, è corredato di motivazione riferita al contesto paesaggistico e alle prescrizioni del PIT regionale. Esso integra, pertanto, un’ipotesi di cattivo esercizio del potere, sindacabile nel merito, e non un provvedimento meramente reiterativo del vizio già cassato.

La domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato è quindi rigettata perché infondata. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 19 novembre 2024, n. 9262, il Tribunale afferma che il giudice dell’ottemperanza, una volta qualificate le domande, deve trarre le conseguenze sul rito: in caso di rigetto dell’azione di nullità, dispone la conversione dell’azione.

Ricorrono dunque i presupposti per la conversione del rito speciale in quello ordinario di cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm., in relazione alla domanda di annullamento del nulla osta del 23 aprile 2024.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale rileva che il termine di centoventi giorni dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso inutilmente. Accoglie quindi la domanda di esecuzione del dispositivo, assegna trenta giorni al Ministero e nomina commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia. La pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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