Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel rito appalti (TAR Emilia-Romagna n. 582 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalle altre parti costituite, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendosi più pronunciare nel merito i vizi dedotti. La causa dell’improcedibilità risiede nella mancanza attuale di utilità della pronuncia per il ricorrente, che ha espressamente rinunciato all’accertamento giudiziale. In presenza di una vicenda di complessità e delicatezza, la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti costituite trova giustificazione nei sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dal processo amministrativo.

il Fatto

Alcuni ricorrenti impugnavano davanti al TAR Emilia-Romagna il decreto del Presidente della Regione con cui era stato approvato l’accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 60 della legge regionale n. 24/2017, per la realizzazione di un parco logistico in località Crespellano, unitamente agli atti presupposti e al decreto comunale di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per le opere di urbanizzazione.

I ricorrenti denunciavano violazione dell’art. 9 Cost., dell’art. 1, comma 2, della legge n. 27/2012, degli artt. 59 e 60 della legge regionale n. 24/2017 e degli artt. 14, 16 e 17 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Con successivi motivi aggiunti impugnavano il verbale della conferenza dei servizi con esito favorevole condizionato. Prima dell’udienza i ricorrenti depositavano dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese; una controinteressata aderiva alla richiesta di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ai motivi aggiunti. Da tale dichiarazione consegue, secondo il Tribunale, l’improcedibilità del gravame, non essendovi più alcuna utilità da perseguire attraverso la pronuncia giurisdizionale.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale non è quindi entrato nel merito dei molteplici motivi dedotti, limitandosi a prendere atto della sopraggiunta cessazione dell’interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti giustificati motivi, in considerazione della complessità e delicatezza della vicenda oggetto di giudizio, per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti costituite. La statuizione si fonda sul richiamo ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. e alla disciplina del processo amministrativo in materia di spese di lite.

Il dispositivo ha dunque dichiarato il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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