Sospensione licenza taxi, legittimazione passiva della Regione (TAR Lombardia n. 2115 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere disciplinare nei confronti degli esercenti il servizio taxi, ivi compresa la sospensione della licenza, fa capo alla Commissione tecnica disciplinare istituita dal Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo, organo della Regione Lombardia nominato con delibera di Giunta regionale. Il Comune capoluogo di regione, che si limita a mettere a disposizione locali e personale per l’attività istruttoria, non è destinatario del relativo potere e non è soggettivamente imputabile del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso proposto esclusivamente nei confronti del Comune è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione passiva, non essendo stato notificato all’unico soggetto legittimato, cioè la Regione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di esercizio taxi, ha impugnato il provvedimento con cui l’Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta del Comune di Milano ha disposto la sospensione della licenza per quattro giorni, per violazione del Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo. Il ricorso è stato notificato al solo Comune di Milano.
Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la legittimazione andrebbe individuata in capo alla Regione Lombardia, nel cui ambito è ricondotta la Commissione tecnica disciplinare. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Il potere disciplinare nei confronti degli esercenti il servizio taxi è attribuito alla Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60 del Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi.
Il Regolamento qualifica tale Commissione come organo della Regione Lombardia, nominato con delibera di Giunta regionale; i suoi membri e le sue competenze fuoriescono dai confini comunali. Il Comune di Milano si limita a fornire supporto per l’attività istruttoria, mettendo a disposizione locali e personale.
Il Collegio richiama l’art. 60, comma 9 del Regolamento, secondo cui la Commissione si avvale di un ufficio di segreteria individuato nel competente ufficio del Comune capoluogo di regione, nonché il Regolamento di funzionamento della Commissione adottato con deliberazione della Giunta regionale n. X/4591 del 17 dicembre 2015, che definisce l’ufficio di segreteria come l’ufficio del Comune capoluogo di regione di cui la Commissione si avvale per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Da ciò deriva che il provvedimento impugnato non è soggettivamente imputabile al Comune intimato. Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti (TAR Lombardia, Milano, V, 07/06/2024, n. 1717; id., 18/06/2024, n. 1851; TAR Lombardia, Milano, I, 17-07-2019, n. 1644) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, 2-05-2023, n. 4423).
Poiché il ricorso è stato notificato al solo Comune di Milano, privo di legittimazione passiva, e non alla Regione Lombardia, unico soggetto legittimato in relazione all’oggetto dell’azione di annullamento, il gravame è dichiarato inammissibile ex art. 35, comma 1, lettera b) del c.p.a. Le spese di lite sono compensate in considerazione del complessivo andamento della controversia.
Nota della Redazione
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