Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 2550 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo il giudice pronunciarsi nel merito di una domanda divenuta priva di utilità per il ricorrente. La declaratoria in rito comporta, di regola, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il giudice amministrativo non è tenuto a scrutinare i motivi quando l’interesse sostanziale all’annullamento è venuto meno per fatto sopravvenuto e riconosciuto dalla stessa parte. La pronuncia resta circoscritta all’accertamento del venire meno dell’interesse, senza alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure.
Il Fatto
La società ricorrente agiva in qualità di comodataria di due porzioni di terreno a destinazione industriale e artigianale, concesse per la realizzazione di un’area adibita a parcheggio e giardino destinata a ospitare eventi. Nel 2019 la comodante eseguiva lavori di taglio e pulizia della vegetazione e, secondo la prospettazione dell’ente, la ricorrente realizzava opere di disboscamento con posa in opera di un manto, senza autorizzazione.
A seguito di sopralluogo, il Comune adottava l’ordinanza di rimessa in pristino n. 48 del 28.10.2019, impugnata dalla società unitamente agli atti presupposti. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 142 del d. lgs. n. 42/2004 e degli artt. 6 e 32 del d.P.R. n. 380/2001, contestando l’assenza dei presupposti del vincolo paesaggistico e lamentando eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il Comune si costituiva eccependo l’infondatezza del ricorso, richiamando la destinazione d’uso industriale e la sussistenza del vincolo in quanto zona umida. La domanda cautelare era respinta con ordinanza del 2020.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la società ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e istanza di passaggio in decisione senza discussione. Il Collegio prendeva atto di tale dichiarazione e ne traeva la conseguenza processuale.
Il Tribunale ha quindi ritenuto di emettere sentenza dichiarativa di improcedibilità del ricorso, richiamando espressamente l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non affronta nel merito le censure articolate, che restano assorbite dall’intervenuta caducazione dell’interesse sostanziale.
La natura in rito della pronuncia ha giustificato la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in coerenza con l’esito meramente processuale della controversia. Il Collegio ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’Autorità amministrativa, con deposito presso la Segreteria e comunicazione alle parti.
La vicenda chiarisce un profilo di ordine processuale: il giudice amministrativo non può pronunciarsi sul merito quando la parte dichiari e riconosca il venir meno dell’utilità della decisione, e la declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore scrutinio, con regolazione delle spese rimessa alla valutazione del giudice.
Nota della Redazione
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